14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3944 del 16 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di determinati obblighi, l’inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo il soggetto allegare la comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento e dovendo il giudice valutare in tale caso la sussistenza di essa.
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Testo massima n. 2
Presupposto della revoca di una misura cautelare personale è il venir meno, anche per fatti portati a conoscenza del giudice procedente successivamente all’adozione della misura, dei gravi indizi o delle esigenze cautelari, già ritenuti nel provvedimento applicativo della misura stessa e non rimossi attraverso l’esperimento del riesame. Il tema di lite nel giudizio di appello ed in quello successivo di legittimità concernente la revoca o il diniego di revoca di una misura cautelare, è dunque ristretto alla questione se siano o non siano venute meno le condizioni di applicabilità della misura o le esigenze cautelari. Ne consegue che al giudice investito dell’appello o del successivo ricorso è precluso, anche in forza del generalissimo principio
ne bis in idem, l’esame sulla sussistenza o sull’insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari a suo tempo dedotti a supporto della misura, oggetto del giudizio di revoca.
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