14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11203 del 15 novembre 1995
Testo massima n. 1
Dimostrata la natura giuridica di sanzione amministrativa dell’ordine di rimessione in pristino, proprio per la sua autonomia è possibile ammettere la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sua esecuzione in base all’art. 165 c.p. e, nel contempo, in virtù dei principi generali in tema di sanatoria e della finalità della sanzione di apprestare un recupero ambientale in una visione sostanziale della tutela dei beni, affermare la rilevanza dell’autorizzazione in sanatoria, purché legittima, valida ed efficace.
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