14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25111 del 2 luglio 2007
Posted at 19:59h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nei confronti di soggetto condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assicurative operate sulle retribuzioni dei dipendenti di una società di cui egli era legale rappresentante, ben può disporsi che la sospensione condizionale della pena sia subordinata, ai sensi dell’art. 165 c.p., all’effettuazione di detto versamento, nulla rilevando che il relativo obbligo facesse formalmente carico alla società.
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