Cass. pen. n. 11611 del 27 gennaio 2020
Testo massima n. 1
La sentenza di applicazione della pena con la quale sia stata concessa, all'imputato che ne abbia già usufruito, la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., come previsto dal secondo comma della medesima norma, è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione, per avere il giudice omesso di verificare la concedibilità del beneficio, rigettando, in presenza di condizioni ostative, la richiesta di patteggiamento a norma dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen. (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 20/09/2019)