Cass. pen. n. 40041 del 18 giugno 2019
Testo massima n. 1
Il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (nella specie, al pagamento della provvisionale stabilita) ha l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato come l'obbligo in questione sia coerente con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 Cost.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 09/03/2017)