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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2927 del 7 marzo 1998

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2927 del 7 marzo 1998

Testo massima n. 1

Il reato di danneggiamento di cosa d’arte, di cui all’art. 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, rientra tra i casi che l’art. 165 c.p., primo comma, seconda parte, eccettua dal potere del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Ciò in quanto il citato art. 59 pone a carico del trasgressore l’esecuzione di quei lavori che il Ministero per i beni culturali ed ambientali riterrà di prescrivergli per riparare i danni da lui prodotti alla cosa; quando la riduzione in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subito, secondo un apposito procedimento.

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