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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13456 del 2 aprile 2007

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13456 del 2 aprile 2007

Testo massima n. 1

Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato, il termine per la esecuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che non è possibile una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena.

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