Cass. pen. n. 8803 del 15 gennaio 2020

Testo massima n. 1


Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., il giudice di merito può valutare incidentalmente l'intervenuta "abolitio criminis" di fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, laddove ciò risulti evidente e non sia necessario il compimento di ulteriori accertamenti. (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 10/01/2019)

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