Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10219 del 11 ottobre 1991

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10219 del 11 ottobre 1991

Testo massima n. 1

La mancata fissazione di un termine entro il quale l’imputato, cui sia stato accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve adempiere all’obbligo di pagare la somma a titolo di provvisionale non costituisce violazione dell’art. 165, terzo comma, c.p., venendo in tal caso il termine per l’adempimento dell’obbligo a coincidere con quello preveduto dall’art. 163 c.p. con conseguente vantaggio da parte dell’imputato.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze