14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10219 del 11 ottobre 1991
Posted at 20:04h
in Massimario
Testo massima n. 1
La mancata fissazione di un termine entro il quale l’imputato, cui sia stato accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve adempiere all’obbligo di pagare la somma a titolo di provvisionale non costituisce violazione dell’art. 165, terzo comma, c.p., venendo in tal caso il termine per l’adempimento dell’obbligo a coincidere con quello preveduto dall’art. 163 c.p. con conseguente vantaggio da parte dell’imputato.
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