14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1975 del 15 dicembre 1992
Testo massima n. 1
È legittimo il provvedimento del giudice con il quale, constatata l’inerzia della pubblica amministrazione, lo stesso dispone la demolizione delle opere abusive, esercitando un potere-dovere di sostituzione nei confronti dell’amministrazione. Tuttavia, non rientra nei poteri del giudice quello di subordinare la sospensione condizionale della pena all’eseguita demolizione, poiché in definitiva spetta all’autorità comunale di valutare il danno al tessuto urbanistico ed i modi della sua eliminazione.
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Testo massima n. 1
Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata espressamente pattuita tra le parti nel procedimento speciale ex art. 444 c.p.p., il giudice, valutata la legittimità di tale richiesta, non può accordare il beneficio subordinandolo alla demolizione delle opere abusive, poiché in tal modo viola la libertà negoziale manifestata dalle parti. [ Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione ].
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