14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21029 del 21 maggio 2015
Testo massima n. 1
Il condannato, che abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena subordinata al compimento di determinati obblighi stabiliti nella sentenza, non può invocare la sopravvenuta impossibilità di ottemperare per caso fortuito o forza maggiore se tale circostanza impeditiva dipende dall’avere egli stesso precostituito, mediante un proprio atto volontario, le condizioni per non adempiere, ostandovi il principio della personalità della pena e della obbligatorietà ed effettività di essa. [ Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la cessione a terzi della proprietà dell’area possa integrare una ipotesi di impossibilità ad eseguire la demolizione delle opere abusive imposta con la sentenza di condanna per la fruizione del beneficio ].
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