14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24714 del 5 giugno 2003
Posted at 19:59h
in Massimario
Testo massima n. 1
Di fronte all’inadempienza dell’obbligazione condizionante la sospensione della pena, il giudice deve dare conto, ai fini della eventuale revoca del beneficio, della impossibilità o della estrema difficoltà di adempiere, non potendo disattendere lo stato di indigenza dedotto dall’obbligato con formule stereotipe del tipo «avrebbe potuto trovarsi un lavoro» o «darsi da fare».
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