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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8392 del 12 settembre 1996

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8392 del 12 settembre 1996

Testo massima n. 1

Non è illegittima la fissazione del termine per il pagamento della provvisionale, cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, essendo anzi tale fissazione espressamente prevista dall’art. 165, terzo comma, c.p. Né è fondato sostenere che il termine debba coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza, poiché quest’ultimo termine soccorre proprio in caso di mancata fissazione del termine da parte del giudice.

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