Cass. pen. n. 8392 del 12 settembre 1996
Testo massima n. 1
Non è illegittima la fissazione del termine per il pagamento della provvisionale, cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, essendo anzi tale fissazione espressamente prevista dall'art. 165, terzo comma, c.p. Né è fondato sostenere che il termine debba coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza, poiché quest'ultimo termine soccorre proprio in caso di mancata fissazione del termine da parte del giudice.