14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3 del 8 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Il parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato non elimina la condanna, sicché – pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali – è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
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Testo massima n. 2
In tema di sospensione condizionale della pena, deve ritenersi illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività, che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall’art. 165 c.p., la subordinazione della sospensione predetta al risarcimento del danno nelle ipotesi in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del danno medesimo, giacché la disposizione predetta attribuisce al giudice di merito l’esercizio di tale facoltà solo ove abbia direttamente proceduto alla quantificazione dell’obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.
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