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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20378 del 30 aprile 2004

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20378 del 30 aprile 2004

Testo massima n. 1

In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante.

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