14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14928 del 26 marzo 2004
Testo massima n. 1
In tema di sospensione condizionale della pena, poiché la sopravvenuta abolitio criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, è possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato già concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non più costituente reato.
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Testo massima n. 1
La sopravvenuta abolitio criminis, avendo efficacia ablatoria completa, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, ivi compresa l’attitudine di quest’ultima a costituire precedente formalmente ostativo ad una nuova concessione della sospensione condizionale della pena.
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