Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6919 del 11 giugno 1992

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6919 del 11 giugno 1992

Testo massima n. 1

La clausola con la quale si subordini la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di diserzione alla riassunzione del servizio entro una certa data è illegittima. Essa, invero è fuori dall’ambito di quelle consentite dall’art. 165 c.p. e il relativo obbligo non è prestazione esigibile potendo esso essere adempiuto anche attraverso altra forma e cioè l’espiazione della pena, avendo ritenuto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 467 del 19 dicembre 1991, che anche il militare in servizio può rifiutare, per motivi di coscienza, di prestare il relativo servizio e che egli in tale ipotesi è esonerato dalla relativa prestazione sempre che la durata della pena espiata sia complessivamente almeno pari al tempo residuo di servizio militare da prestare.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze