14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34332 del 26 settembre 2005
Testo massima n. 1
La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto, non appena la nuova condanna che la comporta passa in giudicato.Il provvedimento di revoca ha, pertanto, mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata, a nulla rilevando che la nuova pena sia stata poi condonata, non impedendo che la stessa possa essere computata e cumulata agli effetti del superamento del limite di cui all’art. 163 c.p., come previsto dall’art. 168, comma primo n. 2 c.p.
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