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Art. 560 — Giudizio abbreviato

Art. 560 — Giudizio abbreviato

[1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato.

2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari.

3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall’articolo 555 comma 1 lettere a], b], c], f], g], h], nonchè l’indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione.

4. Il decreto di citazione è notificato all’imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza. Entro il medesimo termine è notificato al difensore dell’imputato avviso della data dell’udienza.]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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