Art. 560 – Codice di procedura penale – Giudizio abbreviato
[1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato.
2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari.
3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall’articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), nonchè l’indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione.
4. Il decreto di citazione è notificato all’imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza. Entro il medesimo termine è notificato al difensore dell’imputato avviso della data dell’udienza.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 5303/1996
Una volta emesso dal P.M., a norma dell'art. 560 c.p.p., il decreto di citazione per il giudizio abbreviato, non è più ammissibile la regressione del processo con la restituzione degli atti al P.M., tranne che siano riscontrate dal giudice che procede nullità afferenti al decreto di citazione o alla relativa notifica. (Nella specie, è stato ritenuto abnorme il provvedimento del Gip presso la pretura che aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. motivandola con la presa d'atto dell'astensione dei difensori dall'udienza).