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Art. 561 — Udienza per il giudizio abbreviato

Art. 561 — Udienza per il giudizio abbreviato

[1. L’udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell’art. 420.

2. Il giudice sente la persona offesa e l’imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell’art. 554 comma 4.

3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell’art. 442. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti previsti dall’art. 443.]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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