Art. 561 – Codice di procedura penale – Udienza per il giudizio abbreviato
[1. L’udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell’art. 420.
2. Il giudice sente la persona offesa e l’imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell’art. 554 comma 4.
3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell’art. 442. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti previsti dall’art. 443.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 10596/1991
Ai sensi dell'art. 561, secondo e terzo comma, nuovo c.p.p. (udienza per il giudizio abbreviato), «i difensori formulano e illustrano le... conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell'art. 554, quarto comma» e il giudice decide — se ritiene di poter decidere — esclusivamente in base a quegli atti e cioè a quelli contenuti nel fascicolo (art. 554, quarto comma) che sono la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Gip (art. 416, secondo comma), con esclusione di qualsiasi altro atto. Sicché, una eventuale memoria illustrativa può avere come riferimento esclusivamente gli atti sopra elencati e non certo un atto diverso, quale una consulenza tecnica di parte.