Art. 562 – Codice di procedura penale – Trasformazione del rito

[1. Nel corso dell’udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l’udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti.

2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall’art. 555 comma 1 lett. e), f) e g).

3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell’udienza.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4530/1999

In caso di trasformazione del rito abbreviato, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, non è necessaria l'emanazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio se la data dell'udienza fissata nel decreto di citazione originario, emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.p., consente di rispettare comunque il termine massimo di venti giorni previsto dall'art. 562 comma 1 c.p.p.