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Art. 562 — Trasformazione del rito

Art. 562 — Trasformazione del rito

[1. Nel corso dell’udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l’udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti.

2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall’art. 555 comma 1 lett. e], f] e g].

3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell’udienza.]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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