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Art. 563 — Applicazione della pena su richiesta

Art. 563 — Applicazione della pena su richiesta

[1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili [444 s.].

2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell’udienza [1602 att.]. Del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza è notificato avviso all’imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.

3. Se non sussistono le condizioni per l’applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell’art. 562.

4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 555 comma 1 lett. e], è competente a decidere il giudice del dibattimento.]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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