12 Mag Art. 564 — Tentativo di conciliazione
Posted at 15:55h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Ottavo – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica > Titolo IV – Dibattimento
[1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori.]
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