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Art. 354 — Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

Art. 354 — Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato [ 253 ] siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero .

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità . Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [ 113 disp. att.].

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [ 245 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 54493/2018

Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza.

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Cass. pen. n. 45262/2018

In tema di indagini preliminari, i rilievi fonometrici sono tipici accertamenti “a sorpresa”, da inquadrare fra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma 2, cod. proc. pen. e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili riguardanti cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali l’art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all’indagato.

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Cass. pen. n. 22695/2017

La disciplina contenuta nell’art. 354, comma secondo, cod. proc. pen., che ha come unico ambito applicativo l’attività della polizia giudiziaria sul luogo e sulle tracce del reato, prevede l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.

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Cass. pen. n. 15826/2015

Il prelievo di un campione di olio minerale denaturato rientra nella previsione dell’art. 354 cod. proc. pen., risolvendosi in un’attività materiale che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall’art. 360 dello stesso codice, sia perché non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per il suo compimento, sia perché attiene ad un oggetto la cui intrinseca consistenza è suscettibile di verifica in ogni momento. [Fattispecie relativa al reato di cui all’art. 40 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504].

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Cass. pen. n. 13605/2015

L’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previsto dagli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. per il sequestro probatorio, non trova applicazione nella diversa ipotesi di sequestro preventivo, poiché mentre il primo è atto di indagine del P.M. o della P.G. per il quale, al momento della sua esecuzione, è necessario l’eventuale presidio della garanzia difensiva, il secondo ha natura di misura cautelare finalizzata ad evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati ed è atto disposto dal giudice quale soggetto processuale neutrale.

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Cass. pen. n. 48734/2014

Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta presenza, viene utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza.

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Cass. pen. n. 11503/2009

Non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile la lettura dell’ “hard disk” di un computer sequestrato, che è attività di polizia giudiziaria volta, anche con urgenza, all’assicurazione delle fonti di prova.

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Cass. pen. n. 6842/2004

In tema di sequestro, l’accertata illegittimità della perquisizione non produce alcun rilievo preclusivo, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all’acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema. [La Corte ha precisato che le cose sequestrate nel corso di una perquisizione illegittima devono comunque considerarsi apprese in forza del potere dovere attribuito alla polizia giudiziaria dall’art. 354 comma secondo c.p.p.].

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Cass. pen. n. 26717/2003

In tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcooltest, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e all’art. 379 del relativo regolamento, costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell’art. 354 comma terzo c.p.p., cui il difensore può assistere in virtù del successivo art. 356 senza diritto ad essere previamente avvisato del compimento dell’atto, ed i relativi esiti possono legittimamente essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

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Cass. pen. n. 43285/2001

In tema di sequestro probatorio d’iniziativa della polizia giudiziaria, è legittimo il decreto di convalida del pubblico ministero motivato per relationem al contenuto del verbale di sequestro allorché quest’ultimo contenga tutti gli elementi idonei a identificare l’ipotesi di reato, le cose sequestrate, la persona o le persone cui sono riferibili e le ragioni della sottoposizione al vincolo, e allorché il decreto di convalida rinvii con chiarezza all’atto della polizia giudiziaria e non lasci dubbi circa l’adesione alle scelte compiute dai verbalizzanti.

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Cass. pen. n. 26530/2001

La convalida del sequestro, operato dalla P.G., da parte del P.M. oltre il termine perentorio di quarantott’ore non può mai avere i medesimi effetti di un autonomo provvedimento adottato dall’A.G., ostandovi la diversa natura dell’istituto della convalida, che presuppone un sequestro già avvenuto e postula un controllo di legalità, rispetto alla natura del provvedimento di sequestro disposto dal P.M., che implica un preciso potere di impulso; con la conseguenza che la mancata convalida determina obbligatoriamente l’inefficacia del provvedimento cautelare assunto dalla Polizia giudiziaria.

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Cass. pen. n. 7702/1999

Al verbale di riconoscimento dell’oggetto di un furto compiuto dalla polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto deve riconoscersi natura di accertamento di fatto irripetibile alla stregua dell’art. 354 c.p.p. ed è pertanto legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 431 lett. b]. Né può esserne contestata l’utilizzabilità allorché la persona che vi ha proceduto acquisti nel corso delle successive indagini la qualità di imputato in procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p., atteso che la particolare disciplina dettata dall’art. 210 c.p.p. vale solo dal momento in cui la persona venga a trovarsi nella detta qualità e pertanto non incide sull’utilizzabilità dell’atto irripetibile anteriore.

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Cass. pen. n. 5779/1999

L’attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all’art. 354, comma 2, c.p.p. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive.

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Cass. pen. n. 8870/1998

È legittima, per rientrare nell’ambito dei poteri riconosciuti dall’art. 354 c.p.p. alla polizia giudiziaria, un’ispezione all’interno di una cassetta delle lettere posta in un ufficio postale — senza previa informazione al pubblico ministero e senza redazione di verbale — volta a prendere conoscenza del destinatario di una lettera, subito dopo l’inserimento nella cassetta dell’ufficio postale della stessa — poi inoltrata al destinatario del tutto integra e secondo le vie ordinarie — da parte di persona conosciuta al personale operante. Tutte le attività relative eseguite da detto personale [le quali non si risolvono in una violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza ex art. 616 c.p. o nel sequestro della stessa ai sensi dell’art. 254 c.p.], possono anche essere oggetto di prova testimoniale, le cui risultanze non sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 191 c.p.p. [Nella specie l’ispezione è stata eseguita nel corso di indagini su numerosi esposti anonimi concernenti l’attività amministrativa di un comune].

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Cass. pen. n. 4132/1998

Rientrano nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o di scomparire in tempi più o meno brevi, così da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti o descritti. La relativa documentazione, anche se non presenta i requisiti formali del verbale, non è di per sè inutilizzabile, a meno che non difettino i requisiti sostanziali, da individuarsi nella stretta contiguità spazio-temporale tra le constatazioni dei fatti e la formazione di detta documentazione.

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Cass. pen. n. 10145/1997

Sono atti irripetibili, ai sensi dell’art. 354 c.p.p, quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani, dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per la loro natura, di subire modificazioni, o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, così che, in seguito, potrebbero essere soltanto riferiti. [Fattispecie relativa a rilievi fotografici di un blocco stradale compiuti dalla polizia giudiziaria, che la Suprema Corte ha ritenuto legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, pur in assenza di un verbale, come prescritto dall’art. 431, comma primo, lett. b], c.p.p., in quanto il termine «verbale» da un lato ha carattere generico, ricomprendendo qualunque categoria di atti che raccolgano la prova di un’attività svolta dalla P.G., dall’altro ha pregnante riferimento contenutistico, sì che, in definitiva, mancando la contestazione circa la provenienza dei rilievi fotografici dalla P.G., la presenza di un verbale di accompagnamento sarebbe risultata del tutto superflua].

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Cass. pen. n. 2718/1996

Presupposto del sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p., come del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., è la commissione di un reato, sia pure accertato in via incidentale nella sua astratta configurabilità, e non la mera intenzione di commetterlo. È quindi illegittimo il sequestro probatorio disposto e convalidato prima che il reato sia stato commesso, sul mero presupposto che l’agente avesse intenzione di commetterlo. In tal caso, infatti, sarebbero violate sia le norme degli artt. 354 e 355 c.p.p., che prevedendo come oggetti sequestrabili un corpo di reato o cose pertinenti al reato, presuppongono necessariamente la commissione del reato, sia le norme dell’art. 1 c.p. e dell’art. 25, secondo comma, Cost., giacché il principio di legalità penale ivi statuito condiziona alla previsione tipica non solo la punibilità dell’agente, ma anche l’applicabilità delle misure processuali strumentali al giudizio penale. Prima della commissione del reato, l’ordinamento giuridico consente solo misure di prevenzione per soggetti pericolosi, non già l’acquisizione processuale di fonti di prova. [Nella specie, relativa ad annullamento di ordinanza di riesame che confermava il dato di convalida del sequestro probatorio, nessuna mutazione funzionale del locale era stata consumata, con o senza opere edili a ciò preordinate].

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Cass. pen. n. 6004/1996

Attesa l’inquadrabilità del delitto di pubblica istigazione a delinquere [art. 414 c.p.], fra i reati di pericolo, per i quali non è ammissibile la figura del tentativo, deve escludersi la legittimità del sequestro di cose che si assumano riferibili ad un illecito penale costituito dal tentativo di commettere il suddetto reato. [Nella specie trattavasi di sciarpe che, nel corso di un servizio di prevenzione, erano state trovate in possesso ad alcuni sostenitori di una squadra di calcio e dalle cui caratteristiche si era ritenuto di desumere che esse fossero idonee a costituire incoraggiamento alla violenza, provvedendosi pertanto, da parte della polizia giudiziaria, al loro sequestro, ai sensi dell’art. 354 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 4306/1995

Il sequestro probatorio è legittimo non solo quando la condotta ipotizzata è sussumibile in una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale sussumibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall’area dell’illecito penale, sia nell’ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro; il mezzo di ricerca della prova de quo, che costituisce lo strumento più idoneo ad accertare la fondatezza della notitia criminis attraverso l’acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso attinenti, può infatti rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell’inquadramento di tale condotta in una o in un’altra figura criminosa, in una fase del procedimento — le indagini preliminari — caratterizzata dalla fluidità dell’imputazione sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico. [In applicazione di detto principio la corte ha ritenuto la legittimità del sequestro probatorio di vari orologi, imitazione di modelli brevettati in relazione ai quali si era ipotizzata la violazione dell’art. 473 c.p., posto che il sequestro si poneva come premessa necessaria per l’accertamento della rilevanza penale della condotta denunciata].

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Cass. pen. n. 5430/1995

Qualora il pubblico ministero convalidi la perquisizione ed il conseguente sequestro eseguiti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, il provvedimento così emanato, impugnabile con la richiesta di riesame, costituisce un autonomo titolo del vincolo materiale sulla cosa, in cui rimane assorbita ogni questione concernente la sussistenza dei presupposti autorizzativi dell’attività di rintraccio ed apprensione del corpo del reato compiuta dalla polizia giudiziaria.
Qualora, in seguito a perquisizione compiuta d’iniziativa della polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato [nella specie coltello ingiustificatamente portato fuori dell’abitazione], ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che la legittima ex se, ai sensi del comma 2 dell’art. 354 c.p.p., il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l’eventuale vizio della perquisizione — in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali — possa impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto consequenziale come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca.

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Cass. pen. n. 2390/1995

È abnorme l’ordine dato dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria di procedere ad un sequestro di iniziativa della stessa polizia giudiziaria.

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Cass. pen. n. 2591/1995

L’art. 354 c.p.p., che dispone in materia di sequestri effettuati ad iniziativa della polizia giudiziaria, non richiede, per l’esecuzione ed il permanere del sequestro, che la corretta e definitiva qualificazione giuridica del fatto addebitabile all’indagato sia precedente o contestuale alla misura, e ciò in virtù della funzione stessa del sequestro che — stante il fumus dell’esistenza dell’illecito e ricorrendo le condizioni per l’applicazione della misura — deve essere eseguito dalla polizia giudiziaria indipendentemente da una circostanziata qualificazione giuridica dei fatti, alla quale può addivenirsi in seguito, e proprio sulla base di ulteriori acquisizioni probatorie.

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Cass. pen. n. 11431/1994

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, i processi verbali di prelevamento di campioni e quelli di analisi dei campioni stessi, essendo atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria [artt. 431, lettera b, c.p.p. e 223, comma 3, D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271], possono essere inclusi nel fascicolo per il dibattimento. Invero i funzionari delle UU.SS.LL. quando effettuano le analisi dei campioni, a seguito del connesso prelievo, assicurano le fonti di prova del reato, e quindi esercitano funzioni di polizia giudiziaria [artt. 55, 57 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 2109/1994

L’art. 28, L. 11 febbraio 1992, n. 157 [Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio] attribuisce espressamente solo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia; lo stesso articolo [comma 5] attribuisce agli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria — che si individuano sulla scorta dell’art. 27, comma 1, lettere a] e b] stessa legge — solo il potere di redigere il verbale di contravvenzione di cui al successivo art. 30. [Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso provvedimento del Gip di restituzione di fucile sequestrato sul presupposto della mancanza in capo agli agenti — guardie dipendenti della Associazione Nazionale Rangers d’Italia — delle funzioni di P.G.].

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Cass. pen. n. 1935/1994

L’art. 354 del codice di procedura penale consente alla polizia giudiziaria gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, onde assicurare che «le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero». Trattasi di attività di accertamento e rilevazione che spetta alla polizia giudiziaria organizzare secondo ragionevoli modalità, considerate le condizioni di tempo e di luogo e la natura delle indagini in corso. Se il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, la polizia giudiziaria non è affatto obbligata a disporre subito il sequestro, ma come bene indica l’art. 354, comma 2, c.p.p. può provvedere solo «se del caso» ed intanto rientra nella sua facoltà tenere sul posto le cose oggetto dell’accertamento, informandone il P.M.

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Cass. pen. n. 1193/1994

Ai sensi dell’art. 5, L. 7 marzo 1986, n. 65 e dell’art. 57, secondo comma, lettera b], c.p.p. la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all’accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria. [Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro, ex art. 113 att. c.p.p., di fuochi di artificio operato da un istruttore della polizia municipale, in relazione al reato di cui all’art. 678 c.p.].

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Cass. pen. n. 2639/1994

La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 55 c.p.p. nei confronti del proprietario di un fondo, dall’abbattere altri alberi o arbusti e di compiere altre azioni contrastanti con la normativa vigente, si configura quale sequestro parziale a carattere preventivo, poiché sottrae autoritativamente al titolare l’esercizio di alcune funzioni inerenti il diritto di proprietà ed è volta ad impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato. [Fattispecie riguardante diffida del Corpo forestale valdostano, in tema di reato ex art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985, n. 431].

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Cass. pen. n. 570/1994

L’omesso deposito del verbale di sequestro nei termini di legge integra una nullità a cosiddetto regime intermedio che ha incidenza nel relativo procedimento di convalida, ma non su quello riguardante l’emissione di misura cautelare personale e il connesso riesame, nel caso in cui il contenuto di detto verbale afferisca ad elementi di colpevolezza a carico dell’indagato, considerati al momento dell’emissione del provvedimento applicativo della detta misura; in tale momento, infatti, il giudice valuta soltanto le acquisite emergenze probatorie e non la regolarità di acquisizione delle stesse, il cui accertamento è rimesso ad altro momento processuale. [La Cassazione ha peraltro evidenziato che il contenuto del verbale di sequestro può essere, invece, strumentale, a fini defensionali, all’interrogatorio dell’indagato].

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Cass. pen. n. 2/1994

In tema di sequestro probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di «corpo di reato» non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti, atteso che l’esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa. Ne consegue che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria di sequestro o di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come «corpo di reato», essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio. [La Cassazione ha altresì evidenziato, da un lato, che comunque i provvedimenti in questione devono avere una motivazione, seppur limitata alla sola configurabilità delle cose come «corpo di reato», e, dall’altro, che anche per ciò che attiene al «corpo del reato» è applicabile il disposto dell’art. 262 c.p.p., secondo il quale tutte le cose sequestrate vanno restituite «a chi ne abbia diritto», quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini di prova].

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Cass. pen. n. 1340/1994

La consegna di copia del verbale di sequestro e notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate sono prescritte per consentire alla medesima di chiedere il riesame del provvedimento di convalida, ma una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l’omesso od inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro.

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Cass. pen. n. 11598/1993

In materia di tutela delle acque dall’inquinamento le operazioni di campionamento hanno natura amministrativa, sicché l’inosservanza delle prescrizioni e delle metodiche Irsa-Cnr, richiamati nella nota in calce alla legge del 10 maggio 1976 n. 319 non comporta nullità di ordine processuale. Poiché la legge stessa consente sia il campionamento istantaneo, sia quello medio, è lasciato alla discrezionalità degli operatori in sede di controllo sul posto di adottare il metodo di campionamento più adeguato ad esprimere la rappresentatività dello scarico [ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.].

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Cass. pen. n. 2244/1993

L’esistenza di un reato, nella sua astratta configurabilità, prima che come possibile corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie legale, deve essere presupposta ed enunciata dalla pubblica accusa per adottare e mantenere a fini probatori lo strumento processuale del sequestro. [Fattispecie in tema di contrabbando].

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Cass. pen. n. 1240/1993

Ai fini del sequestro probatorio durante le indagini preliminari, non è necessario che il fatto noto sia accertato ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi; e l’eventuale mutamento, correzione o integrazione dell’individuazione delle norme di legge violate non comporta violazione del principio di correlazione fra contestato e ritenuto.

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Cass. pen. n. 2418/1993

In base al disposto dagli artt. 55, 348 e 354 c.p.p., la polizia giudiziaria che abbia già proceduto al sequestro, mediante apposizione dei sigilli, di un immobile edificato senza concessione ed alla nomina del custode, successivamente — intervenuta la convalida da parte dell’autorità giudiziaria — constatata la rimozione dei sigilli e la prosecuzione delle opere, ha il potere di sostituire il custode, profilandosi tale sostituzione come un intervento urgente al fine di assicurare la garanzia penale all’efficienza di una effettiva custodia in presenza di un nuovo corpo di reato prima non sequestrato, in grado così di legittimare l’attività compiuta diretta ad assicurare la prova in occasione di indagini anch’esse antecedenti all’intervento del pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 2812/1993

Il prelievo di urine, con conseguente esame analitico delle medesime ai fini di accertare eventuali patologie afferenti il detenuto o l’internato, trova legittimità nell’art. 11, L. 26 luglio 1975, n. 354 [ordinamento penitenziario], laddove impone che all’atto di ingresso nell’istituto i detenuti o gli internati sono sottoposti a visita medica [quinto comma del citato articolo] e rientra tra le attività amministrative demandate ai responsabili di ciascun istituto di pena [art. 3 del regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, D.P.R. 29 aprile 1946, n. 431]. Pertanto, tutta l’attività di prelievo delle urine, di sottoposizione ad analisi del liquido prelevato, di trasmissione eventuale dell’esito della medesima da parte del giudice di sorveglianza al tribunale di sorveglianza competente deve essere qualificata come attività amministrativa, sicché per la medesima non possono essere applicate le norme riguardanti l’attività di indagine del pubblico ministero, il cui ambito è diverso rispetto a quello concernente l’organizzazione penitenziaria. [Nella specie relativa a rigetto di ricorso avverso revoca della semilibertà disposta perché il detenuto risultava positivo a sostanze stupefacenti [cocaina], si lamentava acquisizione della prova — analisi delle urine — in violazione di legge ex art. 360 c.p.p che fa obbligo dell’avviso al difensore del giorno, ora e luogo del conferimento dell’incarico per qualunque accertamento tecnico e si chiedeva sollevarsi incidente di costituzionalità per violazione dell’art. 24 della Costituzione, qualora il prelievo delle urine e la successiva analisi dovessero ritenersi costituire rilievi sulla persona ai sensi dell’art. 354, terzo comma, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 3655/1993

In base al principio di tassatività di cui all’art. 177 c.p.p., la mancata apposizione del sigillo da parte dell’autorità di polizia giudiziaria non dà luogo a nullità non essendo la stessa prevista da alcuna disposizione di legge. Fermo restando che l’assicurazione del corpo di reato mediante l’apposizione del sigillo, a norma degli artt. 260 c.p.p., 81 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, 10 delle disposizioni regolamentari del codice penale, è atto dell’autorità giudiziaria e non già della polizia giudiziaria, l’apposizione dei sigilli ad opera di quest’ultima non deve avvenire immediatamente dopo l’apprensione del corpo di reato, ben potendo la stessa esaminare il reperto, avvalendosi, ove necessaria, dell’opera di consulenti tecnici. [Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente ogni nullità ed ogni incidenza sulla ritualità della prova acquisita, nella momentanea consegna ad opera della polizia giudiziaria, del reperto privo di sigillo, all’Usl multizonale per fare accertare se si trattasse di sostanze stupefacenti].

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Cass. pen. n. 4466/1993

Legittimamente può procedere a sequestro ai sensi dell’art. 354 c.p.p. il comandante della polizia municipale atteso che costui ha la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria; infatti a norma dell’art. 5, L. 7 marzo 1986, n. 65 il personale che svolge servizio di polizia municipale nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo poi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria il responsabile del servizio o del corpo e gli addetti al coordinamento ed al controllo.

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Cass. pen. n. 4523/1992

Il consulente tecnico nominato dal P.M. ai sensi dell’art. 359 c.p.p. dev’essere dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un’attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali richiedenti un certo grado, più o meno elevato, di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attività. Esulano, pertanto, dall’ambito della consulenza, per rientrare in quello dei rilievi previsti dall’art. 354 c.p.p., tutti quegli accertamenti che si esauriscono in semplici operazioni di carattere materiale. [Nella specie è stata annullata l’ordinanza del giudice del riesame, che in maniera acritica aveva ritenuto, senza verificare l’osservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 359 e 360 c.p.p., non utilizzabile la consulenza affidata a funzionari di un Centro Regionale di Polizia Scientifica, avente ad oggetto l’estrapolazione di fotogrammi da una video-cassetta e il raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze].

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Cass. pen. n. 6547/1992

Il verbale degli ispettori del lavoro, che sono ufficiali di polizia giudiziaria, quando contenga la descrizione di cose, di tracce o di luoghi, suscettibili di modifica nel tempo per eventi naturali o per comportamenti umani, va inserito nel fascicolo del dibattimento. Esso costituisce documentazione di attività irripetibile proprio perché descrittiva di una situazione accertata in un determinato momento storico. L’irripetibilità non attiene infatti, alla «verbalizzazione» ma al suo contenuto. Ne deriva che di esso deve darsi lettura e va utilizzato come prova ai fini del giudizio.

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Cass. pen. n. 2301/1992

L’eccezione, formulata per la prima volta in sede di appello, circa la nullità per violazione del diritto di difesa, dell’accertamento presso il servizio di polizia scientifica relativo al prelievo del guanto di paraffina e alla lettura degli eventuali residui di polvere da sparo, esattamente è disattesa con l’escludere la nullità d’ordine generale ex art. 179 c.p.p., poiché soggetta a regime intermedio e quindi sanata ex art. 180 stesso codice, per non essere stata nella specie eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado, ed altresì col ritenere, siccome previsto dall’art. 354 comma terzo c.p.p., l’accertamento urgente, per il quale al difensore non era dovuto preventivo avviso, avendo soltanto facoltà di assistere all’atto [art. 356 successivo].

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Cass. pen. n. 10525/1991

Gli accertamenti in materia di tutela delle acque sono di competenza della polizia giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione. Sicché polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale, vigili urbani possono procedere ad operazioni di campionamento delle acque, rimanendo riservate le operazioni di analisi agli organi tecnici competenti.

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Cass. pen. n. 6604/1991

I risultati di un accertamento tecnico non differibile disposto dal P.M. [nella specie perizia su sostanza stupefacente] ed espletato senza l’espressa riserva dell’imputato di promuovere l’incidente probatorio, possono essere legittimamente utilizzati dal giudice di merito.

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Cass. pen. n. 3717/1990

Non sussiste violazione di legge e deve considerarsi pertinente il richiamo, contenuto nel processo verbale relativo agli atti di perquisizione locale e di sequestro, a norme autorizzative dell’accesso nei locali delle imprese private in materia tributaria, qualora risulti accertato che gli appartenenti all’arma della guardia di finanza effettuarono l’accesso nei locali dell’impresa in vista di investigazioni concernenti la materia tributaria e che gli stessi, di fronte all’evidenziarsi del reato di detenzione per il commercio di prodotti industriali con segni falsi, non poterono non compiere gli atti cautelativi idonei ad assicurare le tracce dell’illecito scoperto, assolvendo ai compiti ad essi demandati dalle norme processuali penali.

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Cass. pen. n. 3229/1990

Il sequestro previsto dall’art. 354 c.p.p. può essere eseguito solo da ufficiali di polizia giudiziaria, e pertanto non dai vigili urbani che sono solo agenti di polizia giudiziaria. L’eventuale esecuzione di detto sequestro da parte dei vigili urbani dà luogo ad una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 180 c.p.p., che non può essere dedotta, né rilevata d’ufficio, dopo la deliberazione del tribunale del riesame.

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