14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3655 del 15 aprile 1993
Testo massima n. 1
In base al principio di tassatività di cui all’art. 177 c.p.p., la mancata apposizione del sigillo da parte dell’autorità di polizia giudiziaria non dà luogo a nullità non essendo la stessa prevista da alcuna disposizione di legge. Fermo restando che l’assicurazione del corpo di reato mediante l’apposizione del sigillo, a norma degli artt. 260 c.p.p., 81 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, 10 delle disposizioni regolamentari del codice penale, è atto dell’autorità giudiziaria e non già della polizia giudiziaria, l’apposizione dei sigilli ad opera di quest’ultima non deve avvenire immediatamente dopo l’apprensione del corpo di reato, ben potendo la stessa esaminare il reperto, avvalendosi, ove necessaria, dell’opera di consulenti tecnici. [ Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente ogni nullità ed ogni incidenza sulla ritualità della prova acquisita, nella momentanea consegna ad opera della polizia giudiziaria, del reperto privo di sigillo, all’Usl multizonale per fare accertare se si trattasse di sostanze stupefacenti ].
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