14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1935 del 30 luglio 1994
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 357, secondo comma, lett. b ], c.p.p., la polizia giudiziaria è tenuta a redigere verbale, tra l’altro, degli atti non ripetibili compiuti e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini. Tale adempimento non comporta l’obbligo di redigere un autonomo verbale per ciascuna delle attività svolte specie ove vi sia una contestualità di tempo e di luogo, non essendo ciò prescritto da alcuna disposizione di legge. Ne consegue che nell’ipotesi in cui vengano rese alla polizia giudiziaria, mentre procede a perquisizione od a sequestro, dichiarazioni spontanee, processualmente rilevanti, da parte della persona sottoposta alle indagini, le dichiarazioni stesse ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto ed autonomo verbale.
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Testo massima n. 2
L’art. 354 del codice di procedura penale consente alla polizia giudiziaria gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, onde assicurare che «le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero». Trattasi di attività di accertamento e rilevazione che spetta alla polizia giudiziaria organizzare secondo ragionevoli modalità, considerate le condizioni di tempo e di luogo e la natura delle indagini in corso. Se il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, la polizia giudiziaria non è affatto obbligata a disporre subito il sequestro, ma come bene indica l’art. 354, comma 2, c.p.p. può provvedere solo «se del caso» ed intanto rientra nella sua facoltà tenere sul posto le cose oggetto dell’accertamento, informandone il P.M.
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