Cass. pen. n. 1240 del 27 ottobre 1993

Testo massima n. 1


Ai fini del sequestro probatorio durante le indagini preliminari, non è necessario che il fatto noto sia accertato ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi; e l'eventuale mutamento, correzione o integrazione dell'individuazione delle norme di legge violate non comporta violazione del principio di correlazione fra contestato e ritenuto.