14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 2 del 15 marzo 1994
Testo massima n. 1
In tema di sequestro probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di «corpo di reato» non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti, atteso che l’esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa. Ne consegue che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria di sequestro o di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come «corpo di reato», essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio. [ La Cassazione ha altresì evidenziato, da un lato, che comunque i provvedimenti in questione devono avere una motivazione, seppur limitata alla sola configurabilità delle cose come «corpo di reato», e, dall’altro, che anche per ciò che attiene al «corpo del reato» è applicabile il disposto dell’art. 262 c.p.p., secondo il quale tutte le cose sequestrate vanno restituite «a chi ne abbia diritto», quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini di prova ].
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