14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3717 del 13 settembre 1990
Testo massima n. 1
Deve essere ritenuto legittimo il sequestro, oltre che delle merci recanti il marchio o i marchi contraffatti, anche della macchina stampatrice, degli altri strumenti destinati all’apposizione dei falsi marchi di fabbrica e delle merci non ancora contraffatte, qualora si consideri che la macchina, i punzoni e le altre apparecchiature non possano non ritenersi di pertinenza delittuosa, essendo essi i mezzi impiegati per la commissione del reato, e che eguale apprezzamento di pertinenza criminosa debba riguardare le merci non ancora contraffatte, essendo queste destinate comunque alla contraffazione, nella specie non ancora verificatasi sol perché frappostosi l’intervento [ impeditivo ] della polizia giudiziaria. [ Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza che respingeva richiesta di riesame ].
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Testo massima n. 2
È legittima la perquisizione, ai sensi dell’art. 352, comma 1, c.p.p., ed è altrettanto legittimo il sequestro del corpo del reato e delle altre pertinenze, in osservanza della norma di cui all’art. 354, comma 2, stesso codice, ricorrendo gli elementi costitutivi della flagranza, qualora gli ufficiali e gli agenti – nella specie della guardia di finanza – abbiano rilevato la condotta illecita nell’attualità [ art. 382, n. 1 c.p.p. ] della sua consumazione – materiale apposizione di marchio contraffatto ad opera di un dipendente dell’imputato – e in costanza della detenzione – per quanto concerne la detenzione a fine di commercio di prodotti industriali con i marchi contraffatti – che altro non è che una forma di reato permanente [ art. 382, n. 2 stesso codice ].
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