14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 570 del 16 marzo 1994
Testo massima n. 1
Il termine perentorio di dieci giorni entro il quale il tribunale del riesame deve decidere sulla richiesta avanzata dall’interessato secondo il combinato disposto del nono e decimo comma dell’art. 309 c.p.p. inizia a decorrere dal momento in cui si perfeziona l’arrivo in tribunale di tutti gli atti – e non soltanto di parte di essi – a suo tempo presentati dal P.M. al Gip a sostegno della richiesta di applicazione di misura cautelare a norma dell’art. 291, primo comma, c.p.p., sicché da tale ulteriore momento deve essere computato detto termine pure nell’ipotesi che per altra procedura di riesame, concernente altro indagato nel medesimo procedimento e separatamente trattato, il tribunale abbia la disponibilità di atti comuni ai diversi procedimenti, in quanto ciascuno di essi si riferisce ad autonomo indagato, per il quale valgono termini, forme e giudizi sostanziali differenti da quelli interessanti altro soggetto pur se implicato nel medesimo procedimento.
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Testo massima n. 2
L’omesso deposito del verbale di sequestro nei termini di legge integra una nullità a cosiddetto regime intermedio che ha incidenza nel relativo procedimento di convalida, ma non su quello riguardante l’emissione di misura cautelare personale e il connesso riesame, nel caso in cui il contenuto di detto verbale afferisca ad elementi di colpevolezza a carico dell’indagato, considerati al momento dell’emissione del provvedimento applicativo della detta misura; in tale momento, infatti, il giudice valuta soltanto le acquisite emergenze probatorie e non la regolarità di acquisizione delle stesse, il cui accertamento è rimesso ad altro momento processuale. [ La Cassazione ha peraltro evidenziato che il contenuto del verbale di sequestro può essere, invece, strumentale, a fini defensionali, all’interrogatorio dell’indagato ].
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