12 Mag Art. 309 — Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione [ 293 ] del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva [ 281–286 ], salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero [ 310 ].
2. Per l’imputato latitante [ 296 ] il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura [ 293 3, 296 2].
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno , trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini .
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l’imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione .
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente .
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso . Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa .
9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura .
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.
[adrotate group=”20″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 44153/2018
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine per il deposito dell’ordinanza del tribunale del riesame – il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio.
Cass. pen. n. 44150/2018
La richiesta del difensore volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, deve essere tempestivamente proposta in relazione all’udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporali indicate dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenuto conto del grado di complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per la verifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari e quelli risultanti dall’ascolto diretto, nonché del momento di deposito della richiesta di riesame. [Nella specie, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla tardiva messa a disposizione del materiale in relazione ad istanza presentata solo il giorno prima dell’udienza, appositamente rinviata per permettere l’esame di detto materiale].
Cass. pen. n. 42892/2018
In tema di misure cautelari personali adottate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il verbale illustrativo dell’attività di collaborazione non rientra fra gli atti di cui è obbligatoria la trasmissione al tribunale del riesame, in quanto, valendo soltanto ad attestare la tempestività delle dichiarazioni rese dal collaborante, è irrilevante in sede cautelare, nella quale è possibile fondare l’accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 16-quater, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, come successivamente modificato.
Cass. pen. n. 25632/2018
L’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura, spettando all’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere. [Nell’enunciare tale principio, la S.C. ha escluso che l’omessa trasmissione del supporto audiovisivo relativo all’audizione protetta di un minore vittima di violenza sessuale potesse comportare la caducazione della misura custodiale applicata, attesa la disponibilità, da parte del tribunale, della trascrizione integrale delle dichiarazioni rese in tale sede dalla persona offesa e la mancata allegazione, da parte dell’indagato, di quali elementi decisivi avrebbero potuto essere tratti dalla visione del predetto supporto].
Cass. pen. n. 23229/2018
In tema di rinnovazione delle misure cautelari personali, in caso di perdita di efficacia dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 309, comma 10 cod. proc. pen., qualora il Gip nel rinnovare la misura abbia omesso di motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può essere sanato dal tribunale del riesame i cui poteri integrativi, previsti dal nono comma del predetto art. 309, possono operare esclusivamente allorquando la motivazione non sia totalmente mancante.
Cass. pen. n. 16395/2018
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito [sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione] onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 12854/2018
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame.
Cass. pen. n. 10590/2018
Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa “per relationem” in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell’organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti.
Cass. pen. n. 9386/2018
In tema di riesame di misure cautelari personali, non incorre nel divieto di “bis in idem” il tribunale che confermi un’ordinanza cautelare emessa per il reato previsto dall’art.416-bis cod.pen., anche sulla base degli atti, prodotti nel corso dell’udienza camerale, di un diverso procedimento, nell’ambito del quale sia stata avanzata un’autonoma richiesta cautelare, concernente il medesimo indagato e lo stesso titolo di reato, ma relativo alla partecipazione ad una diversa cosca di ‘ndrangheta, in quanto i fatti storici contestati non sono gli stessi e l’acquisizione degli atti del diverso procedimento è funzionale solo a provare indirettamente la distinta imputazione provvisoria.
Cass. pen. n. 8695/2018
L’annullamento di una ordinanza cautelare per motivi formali, quali la mancanza di un’autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini peliminari dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura coercitiva, non impedisce la rinnovazione della misura atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. [In motivazione la Corte ha aggiunto che l’applicazione di detto principio non determina la violazione del principio del “ne bis in idem”, nè una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi disciplinate dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., trattandosi di una norma di carattere derogatorio rispetto al principio generale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il vincolo del “giudicato cautelare interno” opera solamente nel caso in cui vi sia stata una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero].
Cass. pen. n. 643/2018
Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell’indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti.
Cass. pen. n. 50760/2017
In tema di riesame, l’omesso deposito, richiesto dalla difesa dell’indagato, da parte del pubblico ministero dei file audio delle registrazioni delle conversazioni intercettate, utilizzate per l’emissione dell’ordinanza cautelare, determina l’inutilizzabilità a fini cautelari delle predette conversazioni, dovendosi escludere che, dinanzi a tale omissione, la difesa abbia l’onere di chiedere un rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. [Fattispecie in cui l’omesso deposito delle registrazioni era stato determinato dalla necessità di completamento delle operazioni di masterizzazione].
Cass. pen. n. 31460/2017
Nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata presentata dall’indagato detenuto in busta chiusa all’amministrazione penitenziaria, i termini per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per la decisione decorrono non già dalla data di presentazione dell’istanza – come nel caso in cui essa sia ricevuta dal direttore del carcere ex art. 123 cod. proc. pen. – ma da quella successiva dell’effettiva ricezione dell’atto da parte della cancelleria del giudice del riesame.
Cass. pen. n. 22338/2017
La condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l’attivazione della relativa procedura. [Fattispecie di rigetto di riesame di un sequestro preventivo successivamente revocato, nella quale la S.C. ha giudicato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per l’annullamento del provvedimento reiettivo del Tribunale della libertà, del quale era comunque stato richiesto l’accoglimento ai fini delle spese del procedimento di riesame].
Cass. pen. n. 21205/2017
L’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura cautelare. Spetta all’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione siano stati determinanti ai fini dell’applicazione della misura cautelare.
Cass. pen. n. 19313/2017
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni entro il quale deve essere depositata la motivazione dell’ordinanza decorre dal deposito del dispositivo e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio. [In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di specie, i termini erano da considerare comunque rispettati, in quanto, anche seguendo la tesi del ricorrente, contraria al principio affermato, il “dies a quo” sarebbe decorso dalla data di chiusura e non di apertura della camera di consiglio, protrattasi oltre 24 ore].
Cass. pen. n. 18807/2017
In tema di riesame di misure cautelari personali, l’inefficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al G.i.p. al momento della richiesta non si verifica se non risulta che l’atto [nella specie, la videoregistrazione integrale delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria], asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.i.p.
Cass. pen. n. 16187/2017
In tema di riesame di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, rinnovata ai sensi dell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., il tribunale deve valutare se la nuova ordinanza, completamente autonoma rispetto a quella dichiarata inefficace, sia adeguatamente e specificatamente motivata in ordine alla sussistenza di “eccezionali esigenze cautelari”, a nulla rilevando se essa si fondi, o meno, su elementi già sussistenti al momento di emissione della prima ordinanza ovvero sopravvenuti rispetto a quest’ultima. [In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che tali qualificate esigenze cautelari si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l’attualità richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l’indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede].
Cass. pen. n. 10941/2017
In tema di misure cautelari personali, sussiste l’interesse ad impugnare quando l’indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità. [Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente l’interesse del ricorrente all’inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell’art.73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, il cui limite edittale di pena avrebbe impedito l’adozione della custodia cautelare in carcere].
Cass. pen. n. 10929/2017
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni per il deposito dell’ordinanza del tribunale del riesame, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio.
Cass. pen. n. 7652/2017
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale – il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva – devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l’ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo.
Cass. pen. n. 38670/2016
In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod.proc.pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell’istanza di riesame.
Cass. pen. n. 20248/2016
In caso di ordinanza cautelare emessa a seguito di annullamento con rinvio, su istanza dell’imputato, di un provvedimento confermativo della misura coercitiva, il mancato rispetto del termine di trenta giorni per il deposito dell’ordinanza ne comporta la perdita di efficacia, non essendo prevista la possibilità di un termine più lungo, non eccedente i quarantacinque giorni, che il tribunale può disporre per la sola ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 18954/2016
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.
Cass. pen. n. 5774/2016
In tema di riesame di misure cautelari personali, la nuova disciplina di cui all’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. – così come modificato dall’art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47 che prevede un termine perentorio di giorni 30 per il deposito della motivazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento a pena di inefficacia del titolo – non è applicabile alle decisioni il cui dispositivo sia depositato precedentemente alla entrata in vigore della legge medesima, rilevando, a tal fine, il solo atto della decisione.
Cass. pen. n. 3581/2016
In tema di misure cautelari, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 non hanno carattere innovativo, essendovi solo esplicitata la necessità che dall’ordinanza emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che, anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere- dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argomentativa.
Cass. pen. n. 24602/2015
Il giudice del riesame cautelare reale, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell’udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione. [In applicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro di un manufatto originariamente disposto in ragione dell’addebito di realizzazione dell’opera senza permesso di costruire, pur ravvisando che ricorresse la diversa ipotesi della mancata rimozione di opere precarie a conclusione della stagione estiva].
Cass. pen. n. 7917/2015
In tema di impugnazioni, l’interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento “de libertate” non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l’impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli. [Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’interesse al riesame di misura cautelare, successivamente revocata dal Gip, a seguito della quale l’imputato era stato sottoposto a procedimento disciplinare].
Cass. pen. n. 28161/2014
Il tribunale della libertà, investito dell’istanza di riesame di un provvedimento impositivo di misura cautelare, può sindacare la competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura stessa solo se l’azione penale non è stata ancora esercitata, essendo ogni valutazione sulla competenza riservata – dopo tale esercizio – al giudizio di merito.
Cass. pen. n. 22345/2014
Sussiste l’interesse del P.M. ad impugnare l’ordinanza del giudice che, pur accogliendo la richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia escluso la sussistenza di un’aggravante da cui consegue l’applicazione della presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale prevista dall’art. 275, comma terzo, c.p.p.. [Fattispecie relativa all’aggravante dell’art. 7 D.L. n. 152 del 1991 in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 del d.p.r. n. 309 del 1990].
Cass. pen. n. 21831/2014
In tema di riesame di misure cautelari personali e/o reali, il dovere di notificare al difensore di fiducia l’avviso di fissazione dell’udienza camerale deve ritenersi assolto, stante la ristrettezza e perentorietà dei termini stabiliti dalla legge, quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia, sul quale incombe l’onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti inerenti al procedimento incidentale da lui proposto. [Fattispecie, nella quale il difensore aveva indicato nell’intestazione dell’istanza di riesame da esso proposto avverso ordinanza di sequestro preventivo, un numero di fax incompleto e successivamente, dopo che la cancelleria aveva individuato l’esatto numero, la notificazione non si era perfezionata per la condotta incurante del difensore medesimo, che aveva lasciato il fax senza connessione].
Cass. pen. n. 17654/2014
L’omessa trasmissione al tribunale del riesame di atti, pur espressamente valutati dal giudice delle indagini preliminari ai fini dell’applicazione della misura, ma riguardanti esclusivamente un elemento di natura circostanziale e, pertanto, non incidenti sulle valutazioni di gravità indiziaria relative al fatto di reato, comporta l’inefficacia parziale del titolo cautelare limitatamente alla ricorrenza della suddetta aggravante. [Fattispecie in cui la suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame, limitatamente alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152 del 1991].
Cass. pen. n. 4746/2014
In tema di riesame avverso ordinanze applicative di misure cautelari, il mancato rispetto del termine di tre giorni “liberi” per la notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale determina la nullità dell’ordinanza, emessa all’esito dell’udienza, anche se quest’ultima si limiti a dichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame in quanto tardiva. [In motivazione, la S.C. ha chiarito che qualora il tribunale fissi l’udienza di trattazione, senza dichiarare “de plano” l’inammissibilità del gravame, la decisione sulla tardività di quest’ultimo deve necessariamente essere adottata con il pieno rispetto del principio del contraddittorio].
Cass. pen. n. 92/2014
Il giudice del riesame cautelare, pur avendo il potere di dare una diversa qualificazione giuridica al fatto, non può ampliare l’oggetto del proprio giudizio sino a ricomprendere la contestazione alternativa inizialmente prospettata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari e da questi non accolta nel proprio provvedimento; sicché, una volta esclusa la sussistenza dei gravi indizi per l’ipotesi di reato per la quale era stata adottata misura cautelare, il giudice del riesame non deve pronunciarsi sulla alternativa configurazione inizialmente proposta. [Fattispecie relativa ad una contestazione alternativa del P.M. riferita ai reati di detenzione di arma ovvero di favoreggiamento personale del detentore della stessa].
Cass. pen. n. 44415/2013
Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell’imputato o dell’indagato – detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice – che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., senza che ne consegua tuttavia l’inefficacia della misura cautelare adottata.
Cass. pen. n. 30701/2013
La parte che eccepisce la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell’ordinanza applicativa di misura cautelare non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza degli stessi, ma deve documentare, concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione. [Fattispecie in cui il P.M. si era limitato a trasmettere il solo indice degli atti, evidenziando come gli stessi fossero stati già inviati a seguito di precedente richiesta di riesame avanzata dai coimputati e gli atti, quindi, erano tutti a disposizione del difensore nella cancelleria del riesame].
Cass. pen. n. 30344/2013
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma decimo, c.p.p. in relazione agli artt. 3,13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della misura coercitiva nel caso in cui, dopo la decisione di annullamento da parte della Cassazione, il Tribunale del riesame in sede di rinvio non decida nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Cass. pen. n. 27928/2013
In tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motivare l’ordinanza applicativa di misure coercitive nonché quella di conferma in sede di riesame non può ritenersi assolto dalla semplice riedizione del compendio investigativo, facendo leva sull’autoevidenza dello stesso. [In applicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato una misura cautelare, limitandosi ad affermare la sovrapponibilità delle dichiarazioni accusatorie, senza alcuna analisi del loro contenuto, e l’autoevidenza dei dati documentali, omettendo di fornire qualunque spiegazione sulle ragioni della loro significatività in relazione alle conclusioni dedotte].
Cass. pen. n. 26268/2013
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma terzo, c.p.p., che ha natura meramente ordinatoria.
Cass. pen. n. 25163/2013
In tema di misure cautelari personali, l’appello proposto dal P.M. può essere presentato presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza, senza la necessità di presentare l’atto di impugnazione presso la cancelleria della sezione del riesame dello stesso Tribunale, in quanto la ripartizione interna dell’ufficio giudiziario non può dare luogo all’attribuzione di distinte competenze. [Fattispecie in cui l’appello del P.M. è stato presentato presso la cancelleria dell’ufficio del G.i.p., anziché presso la cancelleria della sezione del riesame dello stesso Tribunale].
Cass. pen. n. 17717/2013
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, in base alla disciplina generale prevista dall’art. 99, comma secondo, c.p.p., l’indagato può revocare la rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale formulata dal difensore prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Cass. pen. n. 8460/2013
L’ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all’emissione dell’ordinanza coercitiva, delle sopravvenienze favorevoli all’indagato [art. 309, comma quinto, c.p.p.] e degli ulteriori elementi “addotti dalle parti nel corso dell’udienza” [art. 309, comma nono, c.p.p.], anche se non presentati al giudice che emise la misura, mentre eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell’ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente.
Cass. pen. n. 4817/2013
Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d’ufficio, la questione inerente all’inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicché la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p.
Cass. pen. n. 4301/2013
In materia di procedimento di riesame, il termine di dieci giorni entro il quale deve intervenire la decisione inizia a decorrere dalla trasmissione degli atti, anche se effettuata dopo il quinto giorno dalla richiesta a causa del maturare di quest’ultimo in data festiva.
Cass. pen. n. 4294/2013
Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l’interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del Tribunale ad uno solo dei presupposti della misura [nel caso di specie, le esigenze cautelari], precludendo con una rinunzia ai motivi l’esame dei gravi indizi.
Cass. pen. n. 19046/2012
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l’estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell’impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. [In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell’unitarietà del procedimento, sul rilievo che l’impugnazione autonomamente proposta da uno dei coindagati avverso un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma ne ha comportato un’anticipazione di decisione su uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati avevano coltivato con un diverso ricorso assegnato ad altra Sezione della Corte].
Cass. pen. n. 13401/2012
Il mancato rispetto dei termini per comparire previsti dall’art. 309, comma ottavo, c.p.p., integra una nullità c.d. a regime intermedio, validamente eccepita dall’interessato anche in difetto di una formale richiesta di rinvio. [Fattispecie nella quale, a seguito dell’omessa citazione di uno dei due difensori di fiducia per l’udienza camerale, ritualmente eccepita dal difensore avvisato, il Tribunale aveva fissato nuova udienza per il giorno successivo, nella quale il difensore sin dall’inizio avvisato aveva concluso nel merito, e l’altro era comparso limitandosi ad eccepire la violazione del termine per comparire, senza formulare ulteriori richieste].
Cass. pen. n. 6529/2012
L’inosservanza del termine dilatorio di tre giorni tra la data di udienza del riesame e la notifica del relativo avviso al difensore da luogo ad una nullità di ordine generale, dalla quale, tuttavia, non discende l’inefficacia della misura se il tribunale si sia pronunciato entro il termine di cui all’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 6459/2012
Il giudice della misura cautelare, nell’emettere una nuova misura per gli stessi fatti che fondavano la misura precedente, deve indicare specificamente i nuovi elementi indizianti, mentre quello del riesame deve motivatamente spiegare perché non opera la preclusione costituita dal precedente provvedimento. [Fattispecie riguardante nuova misura custodiale, relativa al reato previsto dall’art. 416 bis cod. pen., emessa sulla base di conversazioni tenute in epoca antecedente all’emissione della prima misura ma versate in atti successivamente e giudicate idonee ad irrobustire il quadro indiziario già delineato].
Cass. pen. n. 27677/2011
Rientra nelle attribuzioni del tribunale del riesame, ai fini della caducazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, per mancato invio degli elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato, l’accertamento se gli elementi in questione siano entrati nella disponibilità del P.M. in tempo utile per la loro trasmissione.
Cass. pen. n. 13691/2011
Il sindacato di legittimità dell’ordinanza del tribunale del riesame non può avvalersi della sopravvenienza intervenuta successivamente alla decisione che costituisce oggetto del ricorso per cassazione. [Nella specie, il fatto sopravvenuto era consistito nella declaratoria di incostituzionalità dell’art. 275, comma terzo, c.p.p., per effetto della sentenza n. 265 del 2010 della Corte cost., quanto alla presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria per i reati sessuali. La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha precisato che il ricorrente può far valere il mutato quadro normativo con richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare davanti al G.i.p.].
Cass. pen. n. 4993/2010
In tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame ed a legittimare la revoca della misura, il mero fatto dell’adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta eventualmente acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell’istante.
Cass. pen. n. 41256/2009
Il mancato rilascio al difensore dell’indagato delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate ai fini dell’adozione di ordinanza di custodia cautelare, anche se non depositate, non rientra tra le cause di inefficacia dell’ordinanza ex art. 309, commi quinto e decimo, c.p.p. [La Corte ha specificato in motivazione che tale mancato rilascio non pregiudica i diritti della difesa potendo la stessa, una volta ottenuta la copia del supporto magnetico, proporre eventuale domanda di revoca della misura].
Cass. pen. n. 10319/2008
Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell’imputato o dell’indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., senza che ne consegua tuttavia l’inefficacia della misura cautelare adottata.
Cass. pen. n. 3032/2008
Ai fini della decorrenza del termine per presentare richiesta di riesame avverso un’ordinanza cautelare, l’arresto ai fini estradizionali eseguito su ordine del giudice estero non è assimilabile all’esecuzione della misura disposta dal giudice italiano. Pertanto nell’ipotesi del latitante arrestato all’estero, il suddetto termine inizia a decorrere dal momento in cui allo stesso, una volta estradato, viene notificata nel territorio nazionale l’ordinanza applicativa della misura cautelare.
Cass. pen. n. 1581/2008
L’interrogatorio reso nell’udienza di convalida dall’arrestato non rientra tra gli atti di cui deve essere disposta la trasmissione al Tribunale del Riesame, pena la perdita di efficacia della misura cautelare emessa all’esito della procedura di convalida.
Cass. pen. n. 230/2008
In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta, ai sensi dell’art. 583 c.p.p., anche con telegramma o con trasmissione dell’atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente, a norma dell’art. 324 comma quinto c.p.p.
Cass. pen. n. 26317/2007
In sede di riesame è possibile confermare una misura cautelare per esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della sua applicazione, in quanto l’art. 309, comma nono, c.p.p. consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento.
Cass. pen. n. 15077/2007
L’omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame di atti cogniti dal Gip richiesto di applicare la misura cautelare non determina ex se automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell’articolo 309, commi 5 e 10, del c.p.p. La caducazione della misura non è infatti legata a un mero formalismo, ovvero a generiche deduzioni riguardo all’omessa trasmissione di atti, bensì alla denuncia di specifiche omissioni di dati «sostanziali» decisivi che abbiano alterato l’equilibrio tra le posizioni delle parti in danno dell’indagato, impedendo al tribunale de libertate un efficace controllo sulla valutazione degli indizi operata dal giudice cautelare, sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura prescelta. Con la conseguenza che assume in proposito pregnante rilievo la «prova di resistenza» del provvedimento restrittivo in riferimento all’irrilevanza, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare, di elementi non trasmessi ininfluenti sulla decisione ovvero di elementi già noti alla difesa [conosciuti o conoscibili; che quindi la difesa era in grado di produrre per la decisione in sede di riesame fino all’udienza camerale e nel corso della stessa]. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 7614/2006
L’omessa o tardiva trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali di sommarie informazioni testimoniali, espressamente menzionati nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p., determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell’art. 309, commi quinto e decimo, c.p.p., in quanto trattasi di atti di natura sostanziale, essenziali per delineare il quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa.
Cass. pen. n. 7610/2006
In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995 n. 332, l’espressione usata dall’art. 291 c.p.p., richiamato dall’art. 309 quinto comma stesso codice, esclude che il P.M. abbia l’obbligo di porre a disposizione, prima del G.i.p. e poi del Tribunale del riesame, tutti gli atti d’indagine compiuti o, comunque, atti quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella loro integralità. Il termine « elementi» comprende, infatti, non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l’oscuramento di parte dei verbali con « omissis» al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini « in itinere» Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell’entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell’ordinanza impugnata.
Cass. pen. n. 31402/2005
Tra gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini, di cui all’art. 309, comma 5, impone la trasmissione al giudice del riesame, sotto comminatoria di perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi del successivo comma 10 dello stesso articolo, mentre debbono ritenersi ricompresi quelli costituiti da dichiarazioni di coindagati che, in ipotesi, indipendentemente dall’attendibilità o meno che possa essere loro riconosciuta, si assumano l’intera ed esclusiva responsabilità del reato per cui si procede, non possono invece ricomprendersi dichiarazioni le quali non modifichino, se non su aspetti marginali, gli elementi di fatto posti a base della contestazione. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, trattandosi di soggetto sottoposto a custodia in carcere per vari gravi delitti costituiti da violazione della legge sugli stupefacenti, violazione della legge sulle armi ed altro, desse luogo ad inosservanza dell’art. 309, comma 5, c.p.p., la mancata trasmissione del verbale di interrogatorio di un coindagato dal quale emergeva che un’arma abusivamente detenuta dal summenzionato soggetto non era da guerra ma comune da sparo ed un quantitativo di stupefacente da lui trattato era inferiore a quello indicato nella contestazione. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 41170/2004
In tema di atti da trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 309, comma 5, c.p.p. [norma da interpretare sulla base di criteri sostanziali, evitando quindi di privilegiare viete soluzioni formalistiche], deve ritenersi che non rientri necessariamente tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini il verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di convalida dell’arresto o del fermo, dovendo darsi luogo alla trasmissione di tale atto solo qualora esso contenga in concreto elementi di favore che poi vengano apprezzati come tali dal tribunale del riesame. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto insussistente la denunciata violazione dell’art. 309, comma 5, c.p.p., in un caso in cui, in sede di convalida dell’arresto, il coindagato, nel cui bagaglio erano stati rinvenuti oggetti di contrabbando e sostanze stupefacenti, aveva escluso ogni coinvolgimento del ricorrente, del quale si era trovato in compagnia a bordo della medesima autovettura su cui era trasportato anche il suddetto bagaglio].
Cass. pen. n. 4061/2004
L’obbligo, previsto dall’art. 309, comma quinto, c.p.p. di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest’ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza.
Cass. pen. n. 599/2004
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l’art. 309, secondo comma, c.p.p. pone a carico dell’imputato latitante, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame in caso di sopravvenuta esecuzione della misura cautelare, la prova in positivo di fatti concreti dai quali possa desumersi con certezza la mancanza di tempestiva ed involontaria conoscenza del provvedimento. [In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l’imputato sosteneva che dagli atti non si evinceva alcun elemento indicativo della sua consapevolezza dell’ordinanza custodiale e la conseguente volontà di sottrarsi alla sua esecuzione].
Cass. pen. n. 49195/2003
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali ai fini dell’osservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa non è consentito integrare quello originario insufficiente, non rispettando la sommatoria dei due termini la norma di cui all’art. 324, sesto comma, c.p.p., in quanto i tre giorni liberi devono essere, per la loro stessa natura e finalità, consecutivi. [Fattispecie in tema di riesame di sequestro probatorio].
Cass. pen. n. 45246/2003
La facoltà, riconosciuta al tribunale del riesame dall’art. 309, nono comma, c.p.p., di utilizzare ulteriori elementi per la decisione è subordinata alla duplice condizione che tali elementi, i quali se documentati, assumono la qualità di atti del procedimento, gli siano offerti dalle parti, e che ciò avvenga nel corso dell’udienza, e quindi anche in sede di discussione orale, quando è ancora possibile l’instaurarsi tra le parti di un contraddittorio anche sul loro contenuto [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l’acquisizione ex officio agli atti del procedimento di dichiarazioni di una parte, in quanto espressione di una facoltà istruttoria da parte del tribunale del riesame non riconosciutagli dalla legge ex art. 191 c.p.p.].
Cass. pen. n. 36315/2003
È illegittimo il provvedimento del Tribunale della libertà con il quale siano decise contestualmente questioni attinenti alla libertà dell’indagato nell’ambito della stessa vicenda processuale, introdotte, per la diversità dei provvedimenti censurati, con gli strumenti dell’appello e del riesame.
Cass. pen. n. 22421/2003
In presenza di un’ordinanza che applica la custodia cautelare a carico di un parlamentare, quest’ultimo può chiedere il riesame fin dal momento in cui ha conoscenza del provvedimento — anche attraverso la richiesta di autorizzazione all’arresto rivolta alla Camera di appartenenza — tuttavia il termine per impugnare non decorre se non dall’esecuzione o dalla notificazione [art. 309, comma 1 c.p.p.] in quanto la predetta richiesta di autorizzazione non è atto equipollente, tenuto conto del deposito di atti previsto dall’art. 293, comma 3 c.p.p.
Cass. pen. n. 20530/2003
La richiesta di riesame della misura cautelare, a differenza dell’appello, è interamente devolutiva dei presupposti della misura ed il richiedente non può limitare tale potere ad uno solo degli aspetti quali ad esempio le esigenze cautelari, precludendo con una rinunzia ai motivi d’esame dei gravi indizi.
Cass. pen. n. 18751/2003
La richiesta del difensore di riesame del provvedimento di custodia non può essere dichiarata inammissibile, in deroga all’art. 173 c.p.p., facendo decorrere il termine per proporla, invece che dalla notificazione dell’avviso di deposito di cui all’art. 309 comma 3, dalla sua partecipazione all’interrogatorio previsto dall’art. 294, o da fatto consistente in atto previsto a diverso fine, seppure se ne desuma la sua conoscenza altrimenti conseguita del provvedimento.
Cass. pen. n. 12390/2003
In tema di misure cautelari personali, la valutazione circa la permanenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato che abbia proposto appello avverso l’ordinanza di rigetto di una istanza di revoca della misura in atto non è preclusa dalla sopravvenienza del rinvio a giudizio per il reato in ordine al quale detta misura è stata applicata, atteso che le modificazioni alla disciplina dell’udienza preliminare introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 non hanno alterato la portata della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 309 e 310 c.p.p., intervenuta con sentenza 15 marzo 1996 n. 71 della Corte costituzionale.
Cass. pen. n. 6458/2003
Il tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza — in sede di giudizio de libertate — solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso.
Cass. pen. n. 2276/2003
L’art. 309, comma 5, c.p.p., nell’imporre l’obbligo della trasmissione al tribunale del riesame anche di «tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini», si riferisce a tutti quegli atti o elementi oggettivi che servano in concreto a discolpare l’indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l’obbligo della discovery da parte dell’accusa; pertanto non può dirsi obbligatoria la trasmissione di quegli atti, documenti o risultanze che si trovano già pacificamente nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati e prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell’udienza.
Tra gli atti che, ai sensi dell’art. 309, comma 5, c.p.p., l’autorità procedente deve trasmettere al tribunale del riesame non rientra il verbale dell’udienza di convalida dell’arresto contenente l’interrogatorio dell’arrestato, nei cui confronti sia stata quindi disposta l’applicazione della misura cautelare, atteso che tale documentazione non è stata presentata a corredo della relativa richiesta del pubblico ministero ma è il risultato di un’attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio.
Cass. pen. n. 1276/2003
Il P.M. può produrre al tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 309, comma 9, c.p.p., anche gli elementi e documenti a carico dell’indagato, acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa. [Nell’occasione la Corte ha rilevato, in ordine all’esercizio della facoltà del P.M. di modificare, in sede di riesame, l’iniziale piattaforma conoscitiva con la produzione di cui all’art. 309, comma 9, c.p.p., che la stessa potrà riguardare tanto elementi nuovi che preesistenti, ovvero elementi diversi rispetto a quelli in precedenza depositati e, in quanto tali, nella disponibilità della difesa].
Cass. pen. n. 27/2003
In tema di provvedimenti di sequestro, dal combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, c.p.p., deriva la possibilità del tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento oggetto del gravame, ancorché quest’ultima sia succinta e ricavabile nella sua estensione dall’adesione alle indicazioni e alla descrizione del fatto effettuata dalla polizia giudiziaria; per contro, il tribunale del riesame deve rilevare la nullità del decreto, quando esso sia del tutto carente del requisito della motivazione.
Cass. pen. n. 40979/2002
In tema di riesame, la nullità dell’ordinanza di riesame dovuta all’omesso avviso della data dell’udienza camerale ad uno dei due difensori non comporta l’inefficacia dell’ordinanza cautelare, che si verifica soltanto quando il tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall’art. 309, comma 9, c.p.p.
In tema di riesame, qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data dell’udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta, con la conseguenza che l’omesso avviso ad uno solo dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Cass. pen. n. 40750/2002
È ammissibile, sotto il profilo dell’interesse, la richiesta di riesame anche qualora sia nel frattempo intervenuta sentenza di condanna non definitiva, potendo detta richiesta investire non solo il requisito delle esigenze cautelari [a meno che sul punto non vi sia stata espressa valutazione da parte del giudice che ha pronunciato la suddetta sentenza, con conseguente esperibilità dell’appello ex art. 310 c.p.p.], ma anche, in ogni caso, il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, riferito al momento della emissione dell’ordinanza custodiale, per i suoi possibili riflessi in ordine al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, qualora risulti accertata l’originaria insussistenza dei suddetti gravi indizi, mersi solo all’esito del giudizio.
L’interesse al riesame di una misura cautelare personale sussiste anche se nel frattempo è intervenuta una sentenza di condanna non definitiva, potendo la richiesta di riesame investire non solo il requisito delle esigenze cautelari [salvo che sul punto non vi sia una espressa valutazione da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza], ma anche con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza al momento della emissione della misura, per i possibili riflessi in ordine al diritto alla eventuale riparazione per ingiusta detenzione nel caso in cui risulti accertata l’originaria insussistenza dei gravi indizi, emersi solo all’esito del giudizio.
Cass. pen. n. 39915/2002
Anche dopo le modificazioni alla disciplina dell’udienza preliminare introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, al giudice investito della richiesta di riesame di una misura cautelare personale la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza non è preclusa dalla sopravvenienza del rinvio a giudizio dell’imputato per il reato in ordine al quale tale misura è stata applicata, non risultando alterata la portata della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 309 c.p.p. intervenuta con sentenza 15 marzo 1996, n. 71 della Corte costituzionale.
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di decisione del tribunale del riesame per vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, non costituisce violazione dell’obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di cassazione la rilevazione del sopravvenuto decreto dispositivo del giudizio e della sua eventuale incidenza sul quadro indiziario.
Cass. pen. n. 38775/2002
L’omessa trasmissione al tribunale del riesame di elementi espressamente valutati dal giudice delle indagini preliminari e dallo stesso posti a fondamento dell’ordinanza cautelare determina l’inefficacia di quest’ultima limitatamente alle imputazioni per le quali quegli elementi siano stati utilizzati.
La mancata trasmissione al tribunale del riesame, in violazione di quanto previsto dall’art. 309, comma 5, c.p.p., di taluno fra gli atti a suo tempo presentati dal pubblico ministero al giudice, ai sensi dell’art. 291 c.p.p. comporta, quando trattisi di atti a contenuto sostanziale — con esclusione, quindi, di quelli che, come la richiesta di applicazione della misura cautelare, abbiano una mera funzione di impulso procedimentale — la perdita di efficacia della misura anzidetta, ai sensi del comma 10 del citato art. 309, senza che, onde evitare tale conseguenza, possa operarsi alcuna distinzione in base al contenuto favorevole, sfavorevole o neutro degli atti in questione, ovvero farsi ricorso al c.d. criterio di «resistenza», basato sulla valutazione dei soli elementi di cui il tribunale ha acquisito la disponibilità.
Cass. pen. n. 38653/2002
Non dà luogo a perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., la mancata trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, del fascicolo degli atti investigativi compiuti dalla difesa ai sensi dell’art. 38 att. c.p.p.
Cass. pen. n. 37695/2002
In tema di riesame delle misure cautelari, l’obbligo di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; in mancanza di tale evidenziazione, l’omessa trasmissione degli elementi sopravvenuti non comporta di per sé la violazione del combinato disposto degli artt. 309 comma 5 e 291 comma 1 c.p.p. e, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare, ma può dar luogo alla censura della decisione adottata dal tribunale del riesame – che non abbia richiesto ed acquisito gli atti mancanti – per non aver preso in considerazione tali elementi.
Cass. pen. n. 34860/2002
In tema di riesame, è valida ed efficace la notificazione dell’avviso dell’udienza camerale [ex art. 309, comma 8, c.p.p.] al difensore dell’imputato effettuata nelle forme previste dall’art. 150 c.p.p. a mezzo fax, quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall’apparecchio trasmittente; in tal caso compete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell’inosservanza delle regole idonee a garantire l’efficienza dell’apparecchio.
Cass. pen. n. 1589/2002
La richiesta di riesame, per il profilo delle esigenze cautelari, dei provvedimenti che dispongono una misura cautelare personale deve essere dichiarata inammissibile allorché sia già intervenuta sentenza di condanna, atteso che il giudice della libertà, in difetto di elementi sopravvenuti, non è legittimato a vagliare nuovamente la relativa questione [come pure quella riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza] divenuta di esclusiva competenza del giudice di appello del procedimento principale di merito.
Cass. pen. n. 30207/2002
Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 309, comma 5, c.p.p., deve provvedersi alla trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte dell’autorità giudiziaria procedente è da ritenere soggetto alla regola generale di cui all’art. 172, comma 4, c.p.p., secondo cui il dies a quo non viene computato.
Cass. pen. n. 20122/2002
Il tribunale del riesame, qualora, ritenendo che l’ordinanza cautelare sia stata emessa da giudice incompetente, provveda ai sensi dell’art. 27 c.p.p., non può comunque esimersi dal prendere in esame le eccezioni procedurali [nella specie, attinenti alla utilizzabilità di intercettazioni telefoniche] le quali abbiano incidenza sulla validità della suddetta ordinanza.
Cass. pen. n. 19853/2002
L’omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame della richiesta di misura cautelare personale non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., in quanto si riferisce ad un atto di natura meramente processuale, funzionale all’attivazione del procedimento cautelare, che nulla aggiunge al quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa. [In motivazione la Corte ha operato una distinzione tra atti di natura processuale che, quando siano poste specifiche questioni di validità del provvedimento impugnato, possono essere prodotti o acquisiti indipendentemente dall’osservanza del termine perentorio indicato dall’art. 309, comma 5 c.p.p., e atti a contenuto sostanziale con valore probatorio, che hanno diretto rilievo ai fini del merito della questione cautelare, ricollegando la sanzione prevista dal comma 10 del citato articolo alla omessa trasmissione dei soli atti appartenenti alla seconda categoria che siano stati effettivamente utilizzati dal giudice a fondamento del provvedimento coercitivo].
Cass. pen. n. 12554/2002
Il termine previsto dall’art. 309, commi 5 e 9, per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame e per la decisione sulla richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorre dalla presentazione ovvero dalla ricezione [nell’ipotesi, come nella specie, di utilizzo di forme alternative di proposizione ex art. 583, comma 2 c.p.p.] della richiesta nella cancelleria del Tribunale [che designa l’Ufficio giudiziario nella sua unitaria organizzazione], senza che spieghi influenza sul suo decorso e, quindi, sulla conseguente perdita di efficacia della misura cautelare il fatto che detta richiesta sia stata – per evidenti disguidi in ordine ai criteri organizzativi che presiedono all’attività di smistamento degli atti giudiziari – concretamente consegnata alla cancelleria del giudice competente a decidere in ritardo rispetto alle rigide scansioni temporali previste dal succitato art. 309.
Cass. pen. n. 9532/2002
In sede di riesame delle misure cautelari personali, il tribunale ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo e può, quindi, considerare non solo ragioni diverse da quelle poste a fondamento della misura, ma anche elementi emersi successivamente all’applicazione della misura medesima. [Nella specie, gli elementi sopraggiunti erano rappresentati da sentenze relative ad alcuni coimputati ed utilizzate dal tribunale per un più approfondito esame degli elementi a carico del ricorrente].
Cass. pen. n. 8895/2002
Non è impugnabile con richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p. l’esecuzione di rilievi dattiloscopici e fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria sulla persona dell’indagato, in seguito all’applicazione di misura cautelare, in quanto essi costituiscono mera attività di polizia amministrativa e/o penitenziaria, prevista dagli artt. 23 e 26 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e non provvedimenti restrittivi della libertà personale. [In applicazione di tale principio la Corte ha confermato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile la istanza di cancellazione e distruzione di rilievi dattiloscopici e fotografici eseguiti su persona sottoposta a misura restrittiva degli arresti domiciliari].
Cass. pen. n. 8881/2002
Nel procedimento di riesame l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità generale [a regime intermedio] dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario. [Fattispecie relativa a procedimento di riesame di sequestro probatorio].
Cass. pen. n. 4315/2002
Ai fini della notifica degli avvisi ai difensori nel corso delle indagini preliminari, in mancanza degli adempimenti previsti dal secondo comma dell’art. 65 att. c.p.p. [elezione di domicilio nel circondario], l’avviso dell’udienza camerale fissata per il procedimento relativo all’impugnazione di un’ordinanza de libertate deve essere notificato presso il presidente del Consiglio dell’Ordine, essendo irrilevante che dagli atti del procedimento risulti l’effettivo domicilio di svolgimento dell’attività forense da parte del difensore, in quanto il comma primo del suddetto articolo si applica solo in ambito processuale e non in sede di indagini preliminari].
Cass. pen. n. 43763/2001
In materia di termini per l’impugnazione, il principio stabilito all’art. 585, comma 3, c.p.p., secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi quello che scade per ultimo, trova applicazione anche con riguardo ai termini previsti dall’art. 309 c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame, in applicazione del principio del c.d. favor impugnationis e in funzione dell’esigenza di certezza e di funzionalità delle procedure [nel caso di specie, il giudice del riesame aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di fiducia dell’imputato, già latitante, in seguito alla sopravvenuta esecuzione della misura, ritenendo non utilizzabile dal difensore la data di decorrenza del termine stabilita per l’imputato, in considerazione del fatto che in precedenza l’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare era già stato notificato ai sensi dell’art. 165 c.p.p. al difensore d’ufficio].
Cass. pen. n. 40473/2001
L’avviso al difensore dell’udienza camerale fissata per la discussione della richiesta di riesame avanzata direttamente dall’interessato, il quale vi abbia poi rinunciato, è idoneo a determinare nel destinatario l’effettiva conoscenza del provvedimento cautelare ed a dare luogo, quindi, al decorso del termine di dieci giorni entro il quale lo stesso difensore, ai sensi dell’art. 309, comma 3, c.p.p., può autonomamente avanzare altra richiesta di riesame.
Nel caso in cui l’avviso al difensore della data di fissazione dell’udienza davanti al tribunale del riesame [art. 309 comma 8 c.p.p.] abbia preceduto quello del deposito dell’ordinanza che dispone la custodia cautelare previsto dall’art. 293 comma 3 c.p.p., il termine per la proposizione della richiesta di riesame, da parte del difensore, decorre dalla notifica del primo avviso, trattandosi di atto che determina l’effettiva conoscenza del provvedimento cautelare, del tutto coincidente con l’avviso di deposito di cui al citato art. 293 comma 3 e produttivo dei medesimi effetti, tra cui il diritto di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia [nel caso di specie, l’avviso al difensore di fissazione dell’udienza ex art. 309 comma 8 c.p.p. aveva preceduto quello di deposito dell’ordinanza, in quanto l’imputato aveva personalmente proposto richiesta di riesame].
Cass. pen. n. 40072/2001
Nel procedimento di riesame non possono essere dedotte cause di estinzione della misura cautelare estranee al procedimento medesimo, la competenza a dichiarare le quali appartiene al giudice del procedimento principale. [In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si censurava la decisione del tribunale del riesame che aveva disatteso l’eccezione di perenzione della cautela per l’omesso interrogatorio di garanzia].
Cass. pen. n. 33540/2001
In tema di riesame, la nullità dell’ordinanza di riesame dovuta all’omesso avviso della data dell’udienza camerale ad uno dei due difensori non comporta l’inefficacia dell’ordinanza cautelare che si verifica soltanto quando il tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall’art. 309, comma 9, c.p.p. [La Corte, in motivazione, ha precisato che nel caso concreto la decisione sulla richiesta di riesame, pur se annullabile, era intervenuta nel prescritto termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale].
In tema di riesame, qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data dell’udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta, con la conseguenza che l’omesso avviso ad uno solo dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio. [In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale, pronunciata nonostante l’altro difensore, presente all’udienza, avesse dedotto la relativa eccezione entro i termini fissati dall’art. 182, comma 2, c.p.p.].
Cass. pen. n. 33474/2001
In tema di riesame di misura cautelare disposta dal giudice incompetente [art. 27 c.p.p.], non determina la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche la circostanza che non siano stati di nuovo trasmessi al tribunale del riesame investito a seguito di rinnovazione della misura da parte del giudice competente i relativi decreti autorizzativi, qualora risulti che gli stessi erano stati ritualmente inviati al tribunale precedentemente investito del riesame avverso la misura originariamente disposta dal giudice incompetente.
Cass. pen. n. 27961/2001
In tema di riesame della misura coercitiva, i decreti che autorizzano l’intercettazione telefonica non rientrano fra gli atti su cui il Gip fonda il provvedimento cautelare, e pertanto la mancata trasmissione dei medesimi al tribunale non comporta la perdita di efficacia della misura; qualora poi il tribunale ritenga opportuno acquisire i decreti stessi, nessun vizio discende dal fatto che i documenti non siano messi a disposizione delle parti entro i tre giorni dalla data di udienza, posto che il comma 8 dell’art. 309 c.p.p. stabilisce il termine a comparire ma non fissa alcun termine iniziale specifico per il deposito degli atti e dei documenti acquisiti.
Cass. pen. n. 20692/2001
In tema di misure cautelari personali, compete al tribunale della libertà la valutazione definitiva del carattere favorevole degli elementi sopravvenuti, ovverosia della loro rilevanza difensiva in relazione agli indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari che hanno giustificato la misura restrittiva, atteso che compete allo stesso tribunale il giudizio di merito sulla decisione della misura come sanzione per la mancata o tardiva trasmissione degli elementi concretamente favorevoli all’indagato.
In tema di misure cautelari personali, per elementi favorevoli all’indagato devono intendersi quegli elementi fattuali di natura oggettiva che sono idonei a contrastare concretamente, cioè a vanificare o ad attenuare, gli indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari poste a base della misura restrittiva.
Cass. pen. n. 20362/2001
In tema di procedimento di riesame delle riesame delle misure cautelari personali la formazione del giudicato cautelare, conseguente all’ordinanza di inammissibilità per rinuncia proposta dall’avente diritto e non impugnata per cassazione, priva di ogni rilevanza il vizio del procedimento di riesame determinato dall’intempestiva trasmissione degli atti, atteso che tale trasmissione non è fine a se stessa, ma ha funzione strumentale rispetto alla decisione.
La richiesta di riesame, attesa la sua natura di mezzo di impugnazione, è soggetta alla possibilità di rinuncia da parte dell’avente diritto mediante dichiarazione resa anche all’udienza prima dell’inizio della discussione, con la conseguenza che la dichiarazione di inammissibilità del gravame per intervenuta rinuncia produce l’effetto di giudicato cautelare sulla misura applicata.
Cass. pen. n. 18568/2001
In tema di riesame, la facoltà del difensore di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia deve necessariamente coniugarsi con esigenze di rapidità e snellezza della procedura, derivanti dalla brevità del termine [fissato in tre giorni] previsto per la notifica degli avvisi e dalla natura perentoria di quello [fissato in dieci giorni] stabilito per la decisione, termine, per altro, insuscettibile di sospensione o di interruzione; ne consegue che, quando le operazioni di formazione e rilascio delle copie possono determinare ritardo, comportando il probabile mancato rispetto dei termini predetti, il difensore non può pretendere, né l’autorità giudiziaria può concedere, dilazioni, qualora risulti impossibile procedere per tempo alla copia di tutti gli atti richiesti.
Cass. pen. n. 17268/2001
Qualora, nell’ambito del procedimento di riesame, in cui trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 127 c.p.p. per i procedimenti in camera di consiglio, l’imputato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del tribunale, abbia fatto richiesta di essere sentito direttamente o tramite videoconferenza e tale richiesta sia stata — legittimamente — respinta per genericità e per indisponibilità delle necessarie attrezzature tecniche, essa va comunque considerata come valida manifestazione della volontà del richiedente di essere, quanto meno, ascoltato dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, senza che occorra, a tal fine, la proposizione di una nuova, specifica istanza corredata da apposita motivazione; requisito, quest’ultimo, occorrente soltanto quando si voglia ottenere l’audizione diretta, in deroga alla regola generale secondo cui si ha soltanto diritto all’audizione da parte del magistrato di sorveglianza.
Cass. pen. n. 14712/2001
La legge, con il consentire all’imputato o indagato l’assistenza di due difensori, conferisce all’istituto della difesa un carattere di inscindibilità, in presenza del quale non può distinguersi, ai fini dell’obbligatorietà dell’avviso che sia dovuto per il compimento di un determinato atto, fra l’uno o l’altro dei due difensori, per limitare detto avviso solo a quello fra essi che si sia reso parte attiva in una determinata fase processuale. Conseguentemente, qualora la richiesta di riesame sia stata sottoscritta da un solo difensore, deve escludersi che solo a quest’ultimo e non anche all’altro sia dovuto l’avviso di udienza previsto dall’art. 309, comma 8, c.p.p.
Cass. pen. n. 11313/2001
In mancanza di una specifica e tempestiva richiesta di parte, l’eventuale mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi all’effettuazione di intercettazioni di comunicazioni, non determina, di per sè, la inutilizzabilità dei risultati di dette intercettazioni, quando dagli atti emergano elementi certi dai quali sia comunque possibile desumere la sicura esistenza dei provvedimenti in questione.
Per il combinato disposto dei commi 5 e 10 dell’art. 309 c.p.p. la perdita di efficacia della misura cautelare si verifica solo nel caso di mancata trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti a suo tempo presentati al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 291 c.p.p., la cui utilizzabilità, d’altra parte, quando trattisi di dichiarazioni rese da «collaboranti», non può essere esclusa sol perché, in luogo dei verbali che le contenevano, erano state presentate le trascrizioni riportate nell’informativa della polizia giudiziaria.
Cass. pen. n. 11260/2001
Qualora nella richiesta di riesame presentata, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., alla direzione dell’istituto nel quale l’interessato trovasi detenuto sia indicato, come organo destinatario, un tribunale diverso da quello competente, i termini di cui all’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. decorrono dalla data in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente. In siffatta ipotesi, infatti, non può trovare applicazione la regola secondo cui la presentazione ex art. 123 c.p.p. equivale, fin dal primo momento, a presentazione diretta all’autorità giudiziaria cui l’atto è diretto, ma devesi invece richiamare l’altra regola secondo cui per data di presentazione della richiesta di riesame deve intendersi quella in cui la medesima richiesta venga depositata nella cancelleria del tribunale competente ovvero quella in cui, essendosi utilizzate altre forme di trasmissione del gravame, essa sia stata effettivamente ricevuta da detta cancelleria.
Cass. pen. n. 9793/2001
In tema di notificazioni all’imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto, fondato su un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l’imputato, deve essere indicata anche la persona [cosiddetto domiciliatario] presso la quale la notificazione va eseguita, con la conseguenza che, indipendentemente dalla parola usata, l’elezione di domicilio è tale solo ove sia indicato il nome della persona presso cui la notificazione va eseguita, avendo altrimenti mera natura di dichiarazione.
Cass. pen. n. 9474/2001
La dichiarazione di rinuncia alla sospensione feriale dei termini formulata dall’imputato nel procedimento principale non si estende automaticamente al procedimento incidentale di riesame, con la conseguenza che il termine stabilito dall’art. 309, comma 9, c.p.p. inizia a decorrere dal momento in cui tale rinuncia sia portata a conoscenza del giudice del riesame.
Cass. pen. n. 9383/2001
La regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dettata dall’art. 2, comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova applicazione anche nei procedimenti di riesame, e il ricorrente che intende avvalersi della facoltà di rinunziare alla sospensione dei termini deve dichiararlo espressamente. [In applicazione di questo principio la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame, proposta ai sensi dell’art. 309 c.p.p., perché tardiva, essendo stata proposta il tredicesimo giorno dopo l’adozione del provvedimento restrittivo, e ha affermato che, nel periodo feriale, se la richiesta contiene la rinuncia alla sospensione dei termini, è da considerarsi, solo relativamente a questo periodo temporale, sempre tempestiva].
Cass. pen. n. 6104/2001
La mancata trasmissione al tribunale del riesame, da parte del P.M. quale autorità procedente, dei decreti autorizzativi all’effettuazione di intercettazioni di comunicazioni, non può essere sanata mediante la produzione di detti decreti, a seguito di doglianze difensive, all’udienza camerale.
Cass. pen. n. 3598/2000
In tema di riesame delle misure cautelari personali, nel caso in cui l’ordinanza applicativa della misura sia adottata dal giudice del dibattimento è fatto comunque obbligo all’autorità procedente di trasmettere al tribunale del riesame, nei termini previsti, gli atti posti a sostegno della richiesta di misura cautelare, come previsto dall’art. 309, quinto comma, c.p.p.
Cass. pen. n. 4783/2000
La caducazione di un atto giurisdizionale per vizio di forma non comporta l’impossibilità di utilizzare il contenuto del suddetto atto in altro provvedimento, onde deve ritenersi legittima l’utilizzazione, in un’ordinanza applicativa di misura cautelare, di elementi tratti da altra precedente ordinanza [caducata, nella specie, per inosservanza dei termini di cui all’art. 309 comma 5 c.p.p.], sempre che non venga specificamente eccepita l’eventuale divergenza dei suddetti elementi rispetto alle risultanze dell’atto dal quale sono stati desunti.
Cass. pen. n. 26/2000
Il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 309, nono comma, c.p.p., entro il quale il Tribunale del riesame deve decidere sulla relativa istanza a pena di inefficacia dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva, decorre dalla data di ricezione degli atti e non da quella di emissione del decreto che fissa l’udienza in camera di consiglio per la sua trattazione
Cass. pen. n. 2604/2000
In tema di istanza di revoca di una misura cautelare, il giudice competente a pronunciarsi non incontra, nell’accertamento della carenza originaria [oltre che persistente] di indizi o di esigenze cautelari, alcuna preclusione nel fatto della mancata impugnazione dell’ordinanza impositiva ai sensi degli artt. 309, comma 1, e 311, comma 2, c.p.p. Quanto poi al tipo di preclusione suscettibile di formarsi a seguito delle pronunce che intervengano — ad opera della Corte Suprema, ovvero del tribunale in sede di riesame o di appello — all’esito del procedimento incidentale avente ad oggetto la misura cautelare, esso ha una portata più modesta rispetto a quello determinato dalla «cosa giudicata», sia perché esso è limitato allo stato degli atti, sia perché esso copre solo le questioni dedotte [implicitamente o esplicitamente], e non anche quelle deducibili. Ne consegue che un’istanza di revoca di una misura cautelare non possa essere giammai rigettata sulla base del solo fatto che l’originaria ordinanza impositiva non sia stata impugnata, incombendo, invece, in tal caso, sui giudici successivamente aditi, l’obbligo di delibare approfonditamente gli elementi invocati a sostegno della richiesta di revoca. Ne consegue altresì che, nel caso in cui si sia formata invece una preclusione del tipo di quella specificata innanzi, il giudice adito successivamente debba pur sempre motivare in ordine alla insussistenza di elementi nuovi, indipendentemente dallo spazio affidato ad essi dall’istante.
Cass. pen. n. 1415/2000
In materia di misure cautelari, nell’ipotesi in cui, a seguito di appello del pubblico ministero avverso il diniego di adozione della misura da parte del giudice per le indagini preliminari, il provvedimento restrittivo venga adottato dal tribunale del riesame, il provvedimento medesimo deve contenere tutti gli elementi la cui mancanza determina la nullità dell’ordinanza del Gip, posto che di essa fa le veci, riveste la stessa natura giuridica e produce gli stessi effetti, essendo in ogni caso indispensabile, benché al provvedimento del tribunale non si richieda la stessa struttura, sotto il profilo formale, di quello del giudice di prime cure, potendo non essere necessaria l’indicazione delle generalità dell’imputato o degli elementi che servano ad identificarlo, se ciò emerge aliunde, la precisazione dell’imputazione — quanto a modalità del fatto storico e circostanze di tempo e di luogo, nonché a qualificazione giuridica e individuazione di eventuali aggravanti — ai fini della delimitazione del thema decidendum e della tutela dell’esercizio del diritto di difesa.
Cass. pen. n. 4321/2000
Ogni documento scritto per assumere rilevanza e produrre effetti giuridici deve recare in calce la firma del suo autore, sicché è inammissibile la richiesta di riesame di una misura cautelare proposta con atto non sottoscritto dal difensore il cui nome figura impresso in calce allo stesso atto.
Cass. pen. n. 2829/2000
Il c.d. giudicato cautelare si forma sul materiale probatorio esaminato originariamente dal giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo e trasmesso al tribunale del riesame a norma dell’art. 309, comma quinto, c.p.p., ma non sugli atti prodotti in udienza a norma del comma nono del medesimo articolo qualora l’organo del riesame non li abbia presi in alcuna considerazione. È pertanto legittima la nuova applicazione del provvedimento coercitivo sulla base di tali ulteriori elementi, restando rimesso alla strategia del pubblico ministero se procedere allavia della impugnazione della ordinanza del tribunale del riesame per omessa motivazione sulla documentazione prodotta o presentare una nuova richiesta di applicazione di misura cautelare allegando fonti indiziarie in precedenza non valutate.
Cass. pen. n. 1753/2000
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non deve essere necessariamente “espressa”, essendo sufficiente che l’interessato o il suo difensore abbiano assunto condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinuncia. Pertanto, la volontà di detta rinuncia può essere desunta dalla richiesta di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, che, implicando per sua natura una immediata verificazione della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge idonei per l’emissione del provvedimento coercitivo, esprime chiaramente l’intenzione di vedere esaminata tale richiesta con la massima sollecitudine, evidenziando, quindi, la volontà di rinunciare alla sospensione dei termini processuali.
Cass. pen. n. 2459/2000
In tema di difetto di motivazione, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. [Fattispecie in cui il P.M., ricorrente contro un provvedimento del riesame, aveva dedotto che il Tribunale aveva omesso di valutare numerosi elementi probatori posti a base del provvedimento del Gip ed, in particolare, le intercettazioni ambientali nella loro interezza. La Suprema Corte, nell’affermare il principio sopra riportato, ha osservato che, nel provvedimento impugnato, il giudice del riesame aveva sottoposto a verifica gli elementi emersi dalla attività di indagine, elementi in base ai quali l’accusa aveva ritenuto che l’indagato fosse da identificare con la persona indicata, con un nomignolo, nelle conversazioni intercettate].
Cass. pen. n. 4591/2000
In tema di impugnazioni de libertate, poiché nel giudizio di appello – stante il mancato rinvio da parte dell’art. 310 al comma 6 dell’art. 309 c.p.p. – non trova applicazione la regola, vigente per il procedimento di riesame, della proponibilità di motivi, anche nuovi, fino all’udienza, le memorie difensive devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell’udienza camerale, secondo quanto disposto in via generale dal comma 2 dell’art. 127 c.p.p. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell’appello cautelare non avesse tenuto conto di una memoria difensiva depositata tre giorni prima dell’udienza camerale].
Cass. pen. n. 1011/2000
In virtù del principio tempus regit actum, ai procedimenti di riesame svoltisi prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, non si applicano le disposizioni da questa introdotte modificative dei commi 5 e 10 dell’art. 309 c.p.p. [In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale si deduceva la perdita di efficacia della misura per avere il pubblico ministero trasmesso gli atti al tribunale del riesame — in un procedimento di impugnazione svoltosi nel giugno del 1994 — oltre cinque giorni dal deposito della richiesta].
Cass. pen. n. 768/2000
Poiché il procedimento incidentale de libertate ha, organicamente e funzionalmente, così spiccate caratteristiche di autonomia da costituire un sistema in sè concluso, non assorbito dalla funzione — parallela, ma distinta — del giudice investito della cognizione sul merito, spetta al tribunale della libertà adottare il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio per l’attività svolta dinanzi ad esso, in sede di riesame o di appello.
Cass. pen. n. 5843/2000
Il giudice richiesto dal pubblico ministero di emettere una nuova misura cautelare a seguito della declaratoria di inefficacia della precedente, deve nuovamente procedere al vaglio della sussistenza, al momento della decisione, del grave quadro indiziario e delle esigenze cautelari, motivando adeguatamente al riguardo nei termini prescritti dall’art. 292 c.p.p., e ciò specie nell’ipotesi in cui sia trascorso dal primo provvedimento un notevole lasso di tempo durante il quale, nel corso delle indagini preliminari ovvero nel dibattimento, si siano acquisiti nuovi elementi che in nessun caso possono essere ignorati nella sede di cui si tratta.
Cass. pen. n. 2221/2000
Nel procedimento di riesame delle misure di cautela personale, una volta perfezionatasi la ricezione degli atti da parte del tribunale nel termine di cinque giorni stabilito dall’art. 309, comma quinto, c.p.p., la decisione deve intervenire comunque entro il decimo giorno, non essendo consentita, al di fuori dei casi tassativamente indicati dall’art. 101 att. c.p.p., dilazione del termine per la sua assunzione, neanche al fine di soddisfare l’esigenza di acquisire copia del provvedimento impugnato, non compreso tra gli atti trasmessi dall’autorità procedente.
Cass. pen. n. 2120/2000
In tema di procedimento di riesame, l’avviso orale al difensore del rinvio dell’udienza — conseguente ad accolta eccezione di nullità per omesso avviso — risultante da verbale, ritualmente sottoscritto dal difensore stesso a riprova della ricezione dell’avviso, costituisce mezzo legittimamente sostitutivo della notificazione prescritta dall’art. 309, comma ottavo, c.p.p.
Cass. pen. n. 1907/2000
In tema di misure cautelari personali, la caducazione della misura causata da vizi del procedimento applicativo o di controllo della medesima ne consente sempre la reiterazione, in quanto l’invalidità del provvedimento applicativo o del procedimento di riesame non esclude di per sè l’esistenza dei presupposti applicativi della misura. Ed invero, la garanzia per la libertà personale è in tal caso assicurata dalla necessità che il giudice accerti comunque l’esistenza dei presupposti della misura che intende applicare, anche quando si tratta della reiterazione di una misura in precedenza caducata per vizi del procedimento applicativo o di riesame.
[adrotate group=”21″]
Se la soluzione non è qui, contattaci
Non esitare, siamo a tua disposizione
Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti
Telefono
Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team
Chat
On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze