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Art. 583 — Spedizione dell’atto di impugnazione

Art. 583 — Spedizione dell’atto di impugnazione

1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore [att. 39] .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 21056/2018

È inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di Posta Elettronica Certificata, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell’assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno.

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Cass. pen. n. 15709/2018

Ai fini della tempestività dell’impugnazione, la norma di cui all’art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si applica nel caso in cui l’impugnazione sia proposta con la spedizione dell’atto attraverso la posta ordinaria e non con raccomandata, in quanto solo quest’ultima offre la garanzia dell’accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione.

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Cass. pen. n. 12347/2018

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili. [Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi presentati tardivamente con il servizio postale, malgrado fossero stati anticipati a mezzo della posta elettronica].

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Cass. pen. n. 55444/2017

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi dell’art. 16-bis, legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’uso della p.e.c. è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria. [In motivazione la Corte ha precisato che, mentre la spedizione dell’atto mediante telegramma o raccomandata garantisce l’autenticità della provenienza e ricezione dell’atto, la p.e.c., al pari del fax, attesta unicamente la provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce].

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Cass. pen. n. 15544/2017

È ammissibile l’atto di impugnazione – nella specie ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. – proposto mediante spedizione con lettera assicurata, anziché con raccomandata, come espressamente previsto dall’art. 583, comma primo, cod. proc. pen., atteso che tale mezzo di spedizione rientra nella categoria della raccomandata, costituendone un servizio accessorio che abbina alla tracciabilità di quest’ultima la possibilità di assicurarne il contenuto.

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Cass. pen. n. 949/2012

E inammissibile la rinuncia al ricorso per cassazione presentata dall’imputato detenuto alla direzione dell’istituto di pena in busta chiusa, in quanto priva del requisito dell’autenticazione prescritto dal combinato disposto degli artt. 583 e 591 c.p.p..

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Cass. pen. n. 38141/2008

Alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, perché presentato personalmente dalla parte per posta, senza la autenticazione della sottoscrizione richiesta dall’art. 583, comma terzo c.p.p., non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza che l’impugnazione sia stata proposta dal ricorrente. [Fattispecie in tema di ricorso per cassazione presentato ai sensi dell’art. 719 c.p.p. ].

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Cass. pen. n. 32668/2006

In tema di ricorso per cassazione, la mancata autenticazione, ad opera del difensore iscritto nell’apposito albo, della sottoscrizione del ricorso, proposto personalmente dalla parte e spedito tramite servizio postale, ne determina l’inammissibilità.

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Cass. pen. n. 45711/2001

In tema di modalità di proposizione delle impugnazioni, attesa l’applicabilità anche al pubblico ministero delle regole dettate dall’art. 583 c.p.p., deve escludersi l’ammissibilità dell’atto di impugnazione trasmesso dallo stesso pubblico ministero a mezzo «fax», non rientrando tale modalità di trasmissione tra quelle consentite dalla suddetta disposizione normativa, la quale prevede soltanto la possibilità di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma.

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Cass. pen. n. 10/2000

Qualora la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti o davanti a un agente consolare all’estero, a norma dell’art. 582, secondo comma, c.p.p., ovvero sia proposta con telegramma o mediante raccomandata, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell’art. 309, quinto comma, stesso codice decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, e non già dal giorno della sua presentazione o proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente del tribunale, l’adempimento dell’obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta. [In motivazione la S.C. chiarito che il principio enunciato nella sentenza n. 232 del 1998 della Corte costituzionale, in virtù del quale il termine in questione decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, è riferito solo al caso, esplicitamente previsto dall’art. 309, quarto comma, prima parte, c.p.p., di presentazione della richiesta direttamente al tribunale competente a decidere su di essa, al quale va assimilata l’ipotesi della presentazione, a norma dell’art. 123 stesso codice, da parte di imputato detenuto, in stato di arresto o detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura].

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Cass. pen. n. 1990/1997

L’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e perciò per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato. [Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che illegittimamente il Gip avesse dichiarato inammissibile l’opposizione presentata non dal difensore di fiducia, ma da altro professionista non appositamente designato in sostituzione del primo, rilevando come fosse sufficiente, ai fini della regolarità della presentazione, l’annotazione delle generalità del presentatore da parte del cancelliere].

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Cass. pen. n. 5045/1997

In tema di impugnazioni — ed in particolare per quel che concerne le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione — l’autenticazione della sottoscrizione dell’impugnante è richiesta del terzo comma dell’art. 583 c.p.p. solo nel caso in cui l’impugnazione sia proposta con telegramma o mediante raccomandata. Nel caso in cui l’impugnazione sia, invece, presentata personalmente dall’interessato, o a mezzo di incaricato, la suddetta formalità non è richiesta: la provenienza della dichiarazione da parte dell’interessato è attestata dal pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione stessa, nel momento in cui vi appone la data della presentazione e le generalità della persona che vi ha provveduto. Quanto alle modalità di conferimento dell’incarico di presentazione della impugnazione, non essendo prevista dalla legge formalità particolare, deve ritenersi ammissibile anche la forma orale, quando la relazione tra colui che presenta l’atto e colui che lo ha sottoscritto sia nota al pubblico ufficiale addetto alla ricezione. [Nella fattispecie l’atto di appello, contro una sentenza pretorile, era stato sottoscritto dall’interessato ed era stato presentato, da un procuratore legale — a cui egli aveva conferito apposito mandato — noto al pubblico ufficiale ricevente, presso la cancelleria del luogo in cui si trovava, ai sensi del secondo comma dell’art. 582 c.p.p.; la corte d’appello territorialmente competente aveva dichiarato inammissibile l’appello rilevando che non risultava autenticata la sottoscrizione dell’appellante. La Corte Suprema, in accoglimento del ricorso proposto dall’interessato avverso tale decisione, ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza ed ha enunciato il principio di cui in massima].

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Cass. pen. n. 5530/1996

È inammissibile il gravame proposto a mezzo di telefax, poiché tale strumento tecnico — la cui utilizzazione non è prevista dalle norme in tema di presentazione o spedizione dell’impugnazione — se garantisce la ricezione dell’atto, non è comunque idoneo a garantirne la provenienza.

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Cass. pen. n. 925/1995

L’impugnazione presentata dalle parti private con telegramma o raccomandata deve recare la sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore e ciò vale anche quando l’impugnazione sia consegnata dal detenuto in busta chiusa al direttore del carcere e quest’ultimo si limiti ad inoltrarla alla autorità giudiziaria; l’art. 123 c.p.p. che equipara le dichiarazioni fatte al direttore del carcere a quelle ricevute dall’ufficio giudiziario, trova applicazione infatti quando il direttore del carcere riceva la dichiarazione e non quando si limiti ad essere destinatario del plico chiuso che la contiene.

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Cass. pen. n. 3808/1994

È legittima la spedizione a mezzo posta dell’istanza di revisione, così come della domanda di sospensione dell’esecuzione della pena, eseguita personalmente dall’interessato, mediante la sottoscrizione dei relativi atti autenticata dal difensore.

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Cass. pen. n. 150/1994

Per le dichiarazioni di impugnazione presentate da persone detenute, il requisito della autenticazione, prescritto a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli artt. 583 e 591 c.p.p., può ritenersi soddisfatto solo quando esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore dell’istituto, il quale, per il fatto stesso di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto a lui noto, dal quale quelle dichiarazioni provengono. Al contrario non soddisfa tale requisito l’atto consegnato dal detenuto in busta chiusa, in quanto l’amministrazione penitenziaria che è tenuta ad inoltrarlo così come le viene consegnato, può solo garantire la provenienza della busta ma non di quanto in essa contenuto.

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Cass. pen. n. 885/1994

In tema di impugnazione, la mancata attestazione della data di ricezione della raccomandata o del telegramma con sottoscrizione da parte del cancelliere [adempimento previsto dall’art. 198, secondo comma, c.p.p. 1930 e dall’art. 583, primo comma, c.p.p.] costituisce una formalità che non si riflette sulla validità e tempestività dell’atto di impugnazione che già deve presentare di per sé tali requisiti, ma costituisce mera prova dell’atto di ricezione, la cui data può riuscire utile per il controllo della tempestività degli eventuali ulteriori adempimenti demandati all’ufficio ricevente.

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Cass. pen. n. 188/1994

Poiché l’autenticazione della sottoscrizione della parte privata che proponga personalmente ricorso per cassazione è, a tutti gli effetti, «funzione di difensore», per l’esercizio di essa è richiesta — a pena d’inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall’interessato — l’iscrizione nell’albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

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Cass. pen. n. 7967/1993

Per il combinato disposto degli artt. 583, terzo comma, 591, primo comma, lettera c], 613 c.p.p. e 39 att., nella fase di avvio del giudizio in cassazione per «difensore» non può che essere inteso l’avvocato legittimato ad esercitare l’attività difensiva davanti alla corte. Ne consegue che deve dichiararsi inammissibile il ricorso quando la firma dell’imputato apposta alla relativa dichiarazione e contestuale indicazione dei motivi sia stata autenticata da un difensore non cassazionista.

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Cass. pen. n. 429/1993

L’opposizione a decreto penale di condanna è una forma di impugnazione, sia pure speciale, e può, quindi, essere proposta a norma dell’art. 583 c.p.p., trovando applicazione la disciplina generale sulle impugnazioni e riguardando la disposizione di cui all’art. 461, primo comma, c.p.p. il caso in cui l’opposizione sia presentata direttamente in cancelleria.

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Cass. pen. n. 1762/1993

È ammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna, qualora la relativa dichiarazione sia fatta pervenire alla cancelleria dell’ufficio competente a mezzo del servizio postale.

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Cass. pen. n. 8/1993

In materia di misure cautelari, sia reali che personali, la richiesta di riesame può essere proposta anche con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell’art. 583 c.p.p., ed in tal caso l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

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Cass. pen. n. 2542/1992

Poiché l’opposizione a decreto penale di condanna è inquadrabile nella categoria dei mezzi di impugnazione e ad essa devono ritenersi applicabili le norme generali sulle impugnazioni, è legittima la sua proposizione con le forme di cui all’art. 583 c.p.p. [nella specie mediante atto trasmesso a mezzo raccomandata postale con sottoscrizione autenticata].

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Cass. pen. n. 7351/1992

Nel caso in cui l’atto di impugnazione sia trasmesso a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice a quo, l’omessa apposizione da parte del pubblico ufficiale addetto della propria sottoscrizione, in violazione del disposto dell’art. 583, comma primo, c.p.p., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione medesima a norma dell’art. 591, comma primo, lett. c], stesso codice. Tale ultima disposizione, infatti, va interpretata nel senso che essa fa riferimento a quegli adempimenti che costituiscono oneri delle parti e che sono imprescindibili per l’identificazione degli elementi essenziali e costitutivi dell’atto di impugnazione, mentre l’apposizione su questo, da parte del pubblico ufficiale addetto a riceverlo, della data e della firma non solo non rientra tra le attività costituenti onere delle parti, sulle quali non possono ravvisarsi gli effetti negativi delle omissioni del pubblico ufficiale, ma non è neanche rivolta all’effetto di attestare requisiti attinenti alla tempestività o regolarità dell’impugnazione, la quale, giusto il disposto del secondo comma del succitato art. 583, si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

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