Cass. pen. n. 188 del 13 gennaio 1994
Testo massima n. 1
Poiché l'autenticazione della sottoscrizione della parte privata che proponga personalmente ricorso per cassazione è, a tutti gli effetti, «funzione di difensore», per l'esercizio di essa è richiesta — a pena d'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'interessato — l'iscrizione nell'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.