14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 150 del 8 marzo 1994
Testo massima n. 1
Per le dichiarazioni di impugnazione presentate da persone detenute, il requisito della autenticazione, prescritto a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli artt. 583 e 591 c.p.p., può ritenersi soddisfatto solo quando esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore dell’istituto, il quale, per il fatto stesso di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto a lui noto, dal quale quelle dichiarazioni provengono. Al contrario non soddisfa tale requisito l’atto consegnato dal detenuto in busta chiusa, in quanto l’amministrazione penitenziaria che è tenuta ad inoltrarlo così come le viene consegnato, può solo garantire la provenienza della busta ma non di quanto in essa contenuto.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]