14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 885 del 26 gennaio 1994
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione, la mancata attestazione della data di ricezione della raccomandata o del telegramma con sottoscrizione da parte del cancelliere [ adempimento previsto dall’art. 198, secondo comma, c.p.p. 1930 e dall’art. 583, primo comma, c.p.p. ] costituisce una formalità che non si riflette sulla validità e tempestività dell’atto di impugnazione che già deve presentare di per sé tali requisiti, ma costituisce mera prova dell’atto di ricezione, la cui data può riuscire utile per il controllo della tempestività degli eventuali ulteriori adempimenti demandati all’ufficio ricevente.
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