14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2418 del 7 settembre 1993
Testo massima n. 1
In base al disposto dagli artt. 55, 348 e 354 c.p.p., la polizia giudiziaria che abbia già proceduto al sequestro, mediante apposizione dei sigilli, di un immobile edificato senza concessione ed alla nomina del custode, successivamente — intervenuta la convalida da parte dell’autorità giudiziaria — constatata la rimozione dei sigilli e la prosecuzione delle opere, ha il potere di sostituire il custode, profilandosi tale sostituzione come un intervento urgente al fine di assicurare la garanzia penale all’efficienza di una effettiva custodia in presenza di un nuovo corpo di reato prima non sequestrato, in grado così di legittimare l’attività compiuta diretta ad assicurare la prova in occasione di indagini anch’esse antecedenti all’intervento del pubblico ministero.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]