Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4523 del 27 novembre 1992

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4523 del 27 novembre 1992

Testo massima n. 1

Il consulente tecnico nominato dal P.M. ai sensi dell’art. 359 c.p.p. dev’essere dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un’attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali richiedenti un certo grado, più o meno elevato, di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attività. Esulano, pertanto, dall’ambito della consulenza, per rientrare in quello dei rilievi previsti dall’art. 354 c.p.p., tutti quegli accertamenti che si esauriscono in semplici operazioni di carattere materiale. [ Nella specie è stata annullata l’ordinanza del giudice del riesame, che in maniera acritica aveva ritenuto, senza verificare l’osservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 359 e 360 c.p.p., non utilizzabile la consulenza affidata a funzionari di un Centro Regionale di Polizia Scientifica, avente ad oggetto l’estrapolazione di fotogrammi da una video-cassetta e il raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze