14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7580 del 26 marzo 2013
Testo massima n. 1
Ai fini della tempestiva prosecuzione del processo, sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, il termine per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale – che integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale – e non dalla notificazione operata dalla parte interessata alle controparti a fini sollecitatori, dovendosi ritenere, da un lato, che la sospensione così effettuata vada ricondotta all’art. 296 c.p.c., con necessità di provvedere agli adempimenti per la prosecuzione del processo nei modi e termini previsti dall’art. 297 c.p.c., e, dall’altro, che un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti non sia compatibile con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., in quanto suscettibile di provocare una quiescenza “sine die” del processo.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]