14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21903 del 19 novembre 2004
Testo massima n. 1
In tema di disciplina della nuova udienza a seguito della sospensione del processo, dall’art. 297 c.p.c., il quale prescrive che l’istanza di fissazione si propone con ricorso, senza richiedere che la stesso abbia il contenuto dell’atto introduttivo, che deve essere semplicemente richiamato, si ricava che dalla formulazione dell’atto in questione non è possibile desumere l’abbandono di domande in precedenza proposte. Tuttavia, l’abbandono di singole domande può sempre desumersi secondo i principi generali, ove vengano formulate conclusioni specifiche nelle quali non si faccia riferimento a domande originariamente proposte.
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