14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 2442 del 9 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Qualora il procedimento sia stato sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di questione pregiudiziale da parte di altro giudice, il provvedimento, che, sull’istanza di riassunzione presentata dopo la sopravvenienza della pronuncia di detto altro giudice, rimetta le parti direttamente al collegio per la discussione, senza autorizzare la produzione di tale pronuncia e la formulazione di nuove conclusioni, comporta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con la conseguente invalidità della sentenza che venga resa senza aver preventivamente consentito la suddetta attività istruttoria.
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