14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2295 del 16 aprile 1981
Testo massima n. 1
A differenza del termine per la riassunzione del processo in caso di sospensione necessaria, che è espressamente definito perentorio dal legislatore [ art. 297 c.p.c. ], quello previsto per la riassunzione in caso di sospensione facoltativa o su accordo delle parti [ art. 296 c.p.c. ], per l’ipotesi di mancata prefissione dell’udienza di ripresa del processo, ha natura solo ordinatoria in consonanza alla assenza della diversa cogente disposizione legislativa [ art. 152, secondo comma, c.p.c. ] ed alla diversità di genesi e di computo. Correlativamente, per quest’ultima operazione, come delineata dall’art. 297, il termine di riassunzione nel caso di sospensione facoltativa [ o su accordo delle parti ] viene, per il determinante riferimento finalistico alla sua scadenza, a coincidere con lo stesso periodo della sospensione, con la conseguenza che solo in relazione a questo periodo debba valutarsi la tempestività o meno dell’istanza per la riassunzione del processo, restando l’eventuale inosservanza del previsto subtermine di dieci giorni — da computarsi a ritroso dalla scadenza del periodo di sospensione — sanzionabile come mera irregolarità soltanto sul piano del pregiudizio delle attività defensionali della controparte con le pertinenti disposizioni ordinatorie del processo del giudice.
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