14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4427 del 4 marzo 2004
Posted at 17:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’articolo 298 c.p.c., secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento, implica il divieto anche di quegli atti processuali diretti alla riattivazione del processo se compiuti prima del passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ha provocato la sospensione. Ne consegue in tale ipotesi la nullità della sentenza emessa nel processo sospeso.
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