14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5779 del 14 giugno 1990
Testo massima n. 1
Ove il giudizio, instaurato dal lavoratore avverso il provvedimento di licenziamento, sia sospeso per la pendenza di un procedimento penale, il divieto sancito dall’art. 298 c.p.c. di compiere, durante la sospensione, atti del procedimento non impedisce l’emanazione di provvedimenti d’urgenza, di reintegra nel posto di lavoro, essendo questi diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione nel merito, dalla quale restano assorbiti; in tal ipotesi legittimamente il giudice che ha emesso il provvedimento d’urgenza può fissare il termine per la riassunzione del giudizio a partire dalla data di definizione del procedimento penale, disponendo in tal modo [ implicitamente ] la riunione del procedimento cautelare a quello ordinario. Né per tale circostanza il provvedimento — che ha natura di ordinanza — può qualificarsi sentenza [ autonomamente impugnabile ] che ricorre solo quando il provvedimento del giudice risolve, con efficacia di giudicato, questioni attinenti ai presupposti, alle condizioni processuali o al merito della controversia.
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