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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6824 del 20 marzo 2010

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6824 del 20 marzo 2010

Testo massima n. 1

Il contratto di prestazione d’opera professionale concluso tra paziente e medico rientra nell’ambito della disciplina dei contratti del consumatore, anche se il contratto non sia stato concluso per iscritto e il paziente abbia scelto di avvalersi dell’attività di un medico esercente in un luogo diverso dalla sua residenza; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il paziente poteva proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, ai sensi dell’art. 1469-bis, commi 1 e 3, n. 19 ], cod. civ., prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 [ c.d. codice del consumo ] e, successivamente, può formularla dinanzi allo stesso giudice ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. u ] del medesimo d.lgs. [ Fattispecie relativa a regolamento di competenza in tema di azione risarcitoria per i danni conseguenti all’inesatta esecuzione da parte del medico di prestazioni odontoiatriche rese in favore di minore ].

Testo massima n. 2

Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell’art. 103 cod. proc. civ., le cause connesse sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Ne consegue che se alla parte della causa connessa non è notificata l’istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., né essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve essere ordinata l’ integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell’ art. 332 cod. proc. civ., e cioè soltanto se l’impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine [ come nella specie ], poiché, altrimenti, questa causa procede separatamente – con la conseguenza che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa – perché l’ inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall’esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo.

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