14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9818 del 9 novembre 1996
Testo massima n. 1
Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre — sia nell’ipotesi in cui, essendo costituite tutte le parti del giudizio, non risulti l’avvenuta comunicazione, ai sensi dell’art. 47, secondo comma, c.p.c., della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza [ ipotesi alla quale deve ascriversi, in particolare, anche quella della mancanza agli atti della prova dell’effettivo recapito alla parte interessata del relativo biglietto, pur compilato dal cancelliere ], ovvero la comunicazione sia avvenuta in maniera incompleta ed inidonea quindi a fornire al destinatario la completa conoscenza dell’atto, e non risulti la notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte [ considerata equipollente alla comunicazione ], sia nell’ipotesi in cui la comunicazione non sia prevista [ con riguardo al contumace ] — dalla data del deposito della sentenza ed ha durata annuale ai sensi dell’art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza.
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