14 Mag Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 8939 del 19 aprile 2011
Testo massima n. 1
In tema di controversie soggette al rito del lavoro, ove il giudice abbia deciso la questione di competenza con le forme previste dall’art. 429, primo comma, parte prima, cod. proc. civ. [ nel testo novellato dall’art. 53, secondo comma, D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 ], con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla data dell’udienza in cui tali attività sono compiute, dovendosi ritenere legalmente conosciuti i provvedimenti adottati dal giudice sin dal momento della loro emissione.
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