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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4049 del 3 aprile 1993

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4049 del 3 aprile 1993

Testo massima n. 1

L’istituto dell’impugnazione differita è previsto soltanto per l’appello [ art. 340 c.p.c. ] e per il ricorso ordinario per cassazione [ art. 361 c.p.c. ], onde deve ritenersi inapplicabile al regolamento di competenza, che, pertanto, va immediatamente proposto anche quando ha per oggetto una sentenza non definitiva

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