14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 672 del 5 settembre 1995
Testo massima n. 1
Il comma 2 dell’art. 47 c.p.c. fissa, per la proposizione dell’istanza di regolamento di competenza, il solo termine «breve» di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, avente carattere perentorio, senza prevedere, invece, il termine «lungo» [ annuale ], il quale, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., riguarda altre impugnazioni [ appello, ricorso per cassazione e revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. ]. Pertanto, chi ha proposto l’istanza di regolamento di competenza dopo il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ha l’onere di documentare la data di comunicazione ai sensi dell’art. 133, comma 2, c.p.c., o l’eventuale mancanza di ogni rituale comunicazione del deposito della sentenza, onde consentire alla Suprema Corte di accertare l’ottemperanza al perentorio termine di legge. Se la data di comunicazione della sentenza non sia comprovata, i trenta giorni di cui all’art. 47 c.p.c., non possono che farsi decorrere dalla data di pubblicazione, nella quale viene, peraltro, individuato il dies a quo ai fini dell’impugnazione con istanza di regolamento di competenza nei confronti del contumace, il quale non è destinatario della comunicazione del deposito della sentenza.
Testo massima n. 2
Il decesso della parte costituita, sopraggiunto nel corso del giudizio ed in questo non denunciato dal procuratore, non priva quest’ultimo del potere di proporre validamente l’istanza di regolamento di competenza, attesa la sua natura di semplice incidente del giudizio di merito, salvo il caso in cui nella procura conferita ai fini del giudizio di merito [ o anche del solo giudizio di primo grado ] non sia stata espressamente esclusa la proposizione della menzionata istanza.
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