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Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19984 del 7 ottobre 2004

Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19984 del 7 ottobre 2004

Testo massima n. 1

Anche a seguito del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il quale ha novellato [ con l’art. 14 ] l’art. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e introdotto [ con l’art. 56 ] nel codice di procedura civile una nuova sezione [ la VI bis nel Capo I del Titolo I del Libro I ] dedicata alla composizione del tribunale [ artt. 50 bis-50 quater c.p.c. ], la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il tribunale o a quello stesso tribunale in composizione ordinaria [ monocratica o collegiale che sia ] continua a costituire questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario; è di conseguenza ammissibile il conflitto di competenza d’ufficio, allorquando uno di tali organi contesti la propria competenza individuata dall’altro.

Testo massima n. 2

In fattispecie di conflitto di competenza in cui si discuta della devoluzione della controversia alla sezione specializzata agraria o al tribunale in composizione ordinaria, posto che la competenza si determina dalla domanda e che proprio il tenore di essa deve essere verificato ai fini della decisione sulla competenza [ essendo solo d’ausilio per tale verifica gli atti e l’eventuale istruzione, che può compiere, peraltro, solo il giudice di merito, ai sensi dell’art. 38, ultimo comma, c.p.c. ], ove nel fascicolo d’ufficio rimesso dalla sezione agraria confliggente a norma dell’art. 47, quarto comma, c.p.c. manchi il fascicolo d’ufficio formato dinanzi al tribunale ordinario originariamente adito e dichiaratosi incompetente, e quindi non si rinvenga l’atto rintroduttivo del giudizio davanti a detto tribunale, la Corte di cassazione — stante la mancanza dell’atto contenente la domanda, sulla base del quale dovrebbe procedersi alla individuazione della competenza — si trova nell’impossibilità di effettuare una concreta valutazione, per come richiesta dal giudice che ha sollevato conflitto; tuttavia, allorché, come nella specie, con la riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria l’attore [ unica parte costituita, essendo il convenuto rimasto contumace ] abbia dimostrato di non voler contestare la competenza della sezione specializzata agraria, tale impossibilità comporta che debba dichiararsi la competenza della suddetta sezione.

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