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Articolo 45 Codice di procedura civile — Conflitto di competenza

Articolo 45 Codice di procedura civile — Conflitto di competenza

Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede di ufficio il regolamento di competenza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16143/2015

In materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il regolamento inammissibile perché richiesto dopo l’udienza ex art. 183 c.p.c. – nel testo introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 maggio 2005, 80 -, nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell’udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell’art. 45 c.p.c. solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza).

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Cass. civ. n. 23116/2014

E ammissibile il regolamento d’ufficio di competenza, richiesto dal tribunale investito di istanza di fallimento nei confronti di società già dichiarata insolvente – in vista dell’eventuale ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – con sentenza di altro tribunale, atteso che, per un verso, il conflitto positivo di competenza può essere denunciato anche qualora pendano, davanti a giudici differenti, procedure concorsuali di diverso tipo (stante l’interesse dei creditori alla concentrazione delle procedure ed alla stregua dei peculiari principi ispiratori della normativa fallimentare, in particolare del fondamentale principio della unitarietà della procedura concorsuale), e, per altro verso, il conflitto positivo può rivestire carattere non solo reale ma anche virtuale, mentre non è di ostacolo alla proponibilità del regolamento la circostanza che sia già stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento – ovvero sentenza di carattere corrispondente, nell’ambito dei diversi tipi di procedure concorsuali, come quella dichiarativa dello stato di insolvenza – passata in giudicato.

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Cass. civ. n. 17845/2014

E’ inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la “potestas iudicandi” ma solo l’osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al “quomodo” dell’esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell’esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi.

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Cass. civ. n. 17841/2014

Eccepita l’incompetenza per territorio e per materia del giudice adìto, allorchè esso declini la competenza in relazione solo alla prima eccezione senza nulla rilevare sulla seconda, la successiva riassunzione del giudizio rende incontestabile anche la competenza per materia del giudice “ad quem” in mancanza di proposizione, sul punto, dell’istanza di regolamento di competenza, salva, peraltro, la possibilità del giudice della riassunzione di sollevare regolamento d’ufficio se ritenga la controversia devoluta al suo esame riconducibile alla competenza, per materia o per territorio inderogabile, di altro giudice, mentre, per contro, resta preclusa alla parte la facoltà di impugnare con regolamento di competenza l’eventuale affermazione della propria competenza da parte del giudice della riassunzione. (Principio enunciato con riferimento al caso in cui la declinatoria di incompetenza per territorio sia stata fatta da un tribunale adìto ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. ed il giudice della riassunzione provveda ai sensi dell’art. 702 ter, terzo comma, cod. proc. civ.).

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Cass. civ. n. 15789/2014

Il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello “ad quem”, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento richiesto d’ufficio dal secondo giudice, per il quale la deroga alla competenza per territorio fuori dai casi ex art. 28 cod. proc. civ. richiedeva l’espressa sottoscrizione delle parti ex art. 1341 e 1342 cod. civ.).

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Cass. civ. n. 13944/2014

Qualora il consumatore, nell’agire in giudizio, non si avvalga del foro a lui riferibile in tale qualità, la violazione della regola della competenza non è rilevabile dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né dal giudice d’ufficio. Ove, peraltro, il giudice adito declini comunque, su eccezione del convenuto, la propria competenza in favore di uno dei fori ordinari, neppure il giudice innanzi al quale la causa è stata riassunta può rilevare l’applicazione del foro del consumatore, sicché l’ordinanza con cui elevi conflitto ex art. 45 cod. proc. civ. va dichiarata inammissibile.

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Cass. civ. n. 16888/2013

È inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.

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Cass. civ. n. 12388/2013

La ripartizione degli affari tra le sezioni distaccate di un medesimo ufficio del giudice di pace, sito presso taluno dei capoluoghi dei mandamenti ove avevano sede le preture, ha carattere interno, sicché la sentenza con cui il giudice di una sezione distaccata dichiari la propria “competenza” non integra una decisione sulla competenza, avverso la quale sia esperibile il regolamento di competenza, ma va interpretata come provvedimento ordinatorio ex art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall’art. 128 del d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51.

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Cass. civ. n. 5713/2013

Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, a norma dell’art. 45 c.p.c., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza.

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Cass. civ. n. 19167/2012

Qualora il giudice di pace, investito di due opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti dallo stesso creditore contro lo stesso debitore, riunite le due cause di opposizione, declini la competenza a favore del tribunale, reputando che vi sia stato, all’atto della proposizione dei ricorsi monitori, illegittimo frazionamento di un credito unitario e considerando che il valore cumulato dei due crediti eccede la sua competenza per valore, il tribunale, adito in riassunzione, non può elevare conflitto ai sensi del’art. 45 c.p.c., assumendo violata la competenza funzionale sulle opposizioni del giudice di pace, in quanto la declinatoria è da considerare avvenuta sulla base di una regola – applicata erroneamente o no – di competenza per valore, come tale non suscettibile di integrare un’ipotesi di conflitto.

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Cass. civ. n. 17811/2012

A norma dell’art. 45 c.p.c., applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace, il conflitto di competenza può essere sollevato d’ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente adìto soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile e non quando si tratti di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore.

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Cass. civ. n. 6464/2011

È ammissibile il conflitto di competenza nell’ipotesi in cui il secondo giudice abbia declinato la propria competenza per ragioni omologhe a quelle indicate dal primo giudice, individuando come competente quest’ultimo ovvero un terzo giudice.

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Cass. civ. n. 17454/2010

Il regolamento di competenza d’ufficio di cui all’art. 45 c.p.c. può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione.

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Cass. civ. n. 17977/2008

Il giudice onorario aggregato non costituisce, nell’ambito del tribunale, un diverso organo di giustizia, sicché la questione se una controversia spetti al giudice onorario aggregato presso detta sezione ovvero al giudice del lavoro pone un problema di distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario e non involge questione di competenza, con conseguente inammissibilità del relativo regolamento.

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Cass. civ. n. 2154/2007

Condizione essenziale di ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio, che presuppone la riferibilità a due giudici diversi (ovvero appartenenti a differenti uffici giudiziari), è che il giudice dinanzi al quale, dopo una prima declaratoria di incompetenza venga riassunta la causa, ritenga di non avere la competenza affermata dal primo giudice, il che comporta che, per la configurazione del conflitto di competenza, la prima decisione sulla competenza deve avere un contenuto confliggente con quello che avrebbe la decisione del secondo giudice, sicché quest’ultimo, invece di assumere una decisione siffatta, è tenuto ad investire la Corte di cassazione della relativa questione.
La sezione stralcio istituita presso i tribunali dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, per la definizione delle cause che non presentino riserva di collegialità, non costituisce, nell’ambito del predetto ufficio giudiziario, un diverso organo giurisdizionale, con la conseguenza che la questione se una controversia spetti ad una sezione ordinaria ovvero ad una sezione stralcio non configura una questione di competenza, con derivante inammissibilità dell’eventuale regolamento di competenza d’ufficio che sia sollevato.

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Cass. civ. n. 18639/2005

Il regolamento di competenza richiesto d’ufficio non costituisce un mezzo d’impugnazione, ma è uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell’affare: esso è pertanto compatibile con i procedimenti di volontaria giurisdizione, nei conflitti positivi o negativi di competenza, ed è quindi ammissibile anche nel procedimento di riabilitazione di cui all’art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonostante lo stesso, in caso di reclamo alla corte d’appello avverso il decreto emesso dal presidente del tribunale, si concluda con un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività, e quindi non impugnabile nè con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., nè con il regolamento di competenza ad istanza di parte.

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Cass. civ. n. 19984/2004

Anche a seguito del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il quale ha novellato (con l’art. 14) l’art. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e introdotto (con l’art. 56) nel codice di procedura civile una nuova sezione (la VI bis nel Capo I del Titolo I del Libro I) dedicata alla composizione del tribunale (artt. 50 bis-50 quater c.p.c.), la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il tribunale o a quello stesso tribunale in composizione ordinaria (monocratica o collegiale che sia) continua a costituire questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario; è di conseguenza ammissibile il conflitto di competenza d’ufficio, allorquando uno di tali organi contesti la propria competenza individuata dall’altro.

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Cass. civ. n. 17663/2004

È ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio, anche con riguardo a materie attribuite alla competenza del giudice di pace, atteso che l’art. 46 c.p.c., nel disporre che gli «artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti al giudice di pace», ha escluso solo il regolamento ad istanza di parte e fatto salvo quello d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 dello stesso codice.
In tema di competenza per connessione, quando il secondo giudice, innanzi al quale le parti abbiano riassunto il giudizio a seguito dell’indicazione del giudice previamente adito, escluda il rapporto di connessione tra tutti od alcuni dei capi di domanda proposti innanzi a sé e ritenga, a sua volta, la propria incompetenza per materia a decidere dei detti capi di domanda non connessi, si determina un conflitto virtuale negativo di competenza. (Fattispecie relativa a ipotizzata connessione fra domande proposte davanti al giudice di pace, previamente adito, e tribunale, ove erano pendenti altre domande relative a beni immobili).
In tema di regolamento di competenza d’ufficio relativo a conflitto virtuale negativo per ragioni di connessione, riguardante anche materie attribuite alla competenza del giudice di pace, quando tra i capi di domanda che appartengono, ex art. 7 c.p.c., alla competenza per materia del giudice di pace — in ordine ai quali il tribunale — giudice a quo ha sollevato il conflitto, e quelli già pendenti innanzi allo stesso giudice, non sussista alcuna ragione di connessione, originaria o successiva (per accessorietà, ex art. 31; per garanzia propria, ex art. 32; per cumulo oggettivo, ex art. 33; per pregiudizialità, ex art. 34; per compensazione, ex art. 35; per riconvenzione, ex art. 36 c.p.c.), il tribunale deve chiedere d’ufficio il regolamento, atteso che il giudice di pace, con il negare la propria competenza per connessione, implicitamente ha anche negato la propria competenza per materia sui capi di domanda che gli appartengono con carattere di inderogabilità.

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Cass. civ. n. 18680/2003

A norma dell’art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza «forti» e «deboli», l’incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d’inammissibilità, che il regolamento d’ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede. (Fattispecie relativa a competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell’art. 28 c.p.c., riguardante un procedimento cautelare proposto anteriormente alla causa di merito, ai sensi dell’art. 669 ter).

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Cass. civ. n. 12283/2003

Le questioni relative ai rapporti tra il Tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono di competenza e non di ripartizione degli affari all’interno del medesimo ufficio. Pertanto, è ammissibile il conflitto negativo di competenza proposto con regolamento d’ufficio da uno degli organi giurisdizionali predetti nei confronti dell’altro, ciascuno escludente la propria competenza in relazione ad una domanda di reintegra nel possesso.

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Cass. civ. n. 4206/2003

In tema di procedura per la dichiarazione di fallimento, una volta dichiarata l’incompetenza territoriale da parte di un primo tribunale, anche la sola formulazione di una nuova istanza di fallimento dinanzi ad altro tribunale è sufficiente a rendere ammissibile la richiesta, da parte di quest’ultimo, del regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c., senza necessità né di una formale riassunzione, né della trasmissione officiosa degli atti da parte del primo tribunale, atteso che la crisi aperta dalla pronuncia di incompetenza va avviata a soluzione, indipendentemente dalla volontà e dalla diligenza di parte, perché così esige la finalità pubblicistica della procedura fallimentare, che non conosce estinzione.

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Cass. civ. n. 1009/2003

Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, a norma dell’art. 45 c.p.c., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza. Ne consegue che è inammissibile la riproposizione della domanda (o dell’appello) dinanzi al giudice che aveva in precedenza parimenti declinato la propria competenza.

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Cass. civ. n. 16906/2002

È inammissibile il regolamento d’ufficio, richiesto a norma dell’art. 45 c.p.c., con il quale il giudice, ritenendo sussistente la continenza fra la causa innanzi a sè pendente e la causa pendente innanzi ad altro giudice, fa valere il conflitto positivo virtuale nei confronti della sentenza con la quale l’altro giudice ha ritenuto non sussistente la continenza, atteso che il citato art. 45 fa esclusivo riferimento al conflitto negativo virtuale e non ricorrono, nel processo ordinario di cognizione, quelle esigenze proprie di talune procedure speciali (ad esempio in materia fallimentare) che sono a fondamento della ritenuta ammissibilità nelle stesse del conflitto positivo.

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Cass. civ. n. 16538/2002

Presupposto del regolamento d’ufficio di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., è l’esistenza di un conflitto negativo tra due giudici appartenenti allo stesso grado di giurisdizione. Pertanto, nell’ipotesi in cui il primo giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale a pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento ed il secondo giudice, indicato come competente dal primo, abbia con questi concordato, pronunciando nel merito, nel conseguente giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 18 della legge fallimentare, che dell’appello condivide la natura di impugnazione in senso tecnico, non può il giudice adito sollevare il conflitto, ma deve decidere anche sulla competenza, eventualmente revocando la sentenza ed indicando altro giudice competente.

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Cass. civ. n. 15752/2002

La ripartizione delle cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali, stabilita dall’art. 48 quater del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’art. 15 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, costituisce una distribuzione degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio — prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia — e non già un riparto di competenza territoriale, rispetto al quale siano configurabili questioni di competenza. Pertanto, la sentenza con cui il giudice monocratico della sezione distaccata di un tribunale dichiari la propria incompetenza, in favore di quella della sede centrale, non integra una decisione sulla competenza, avverso la quale sia esperibile il regolamento di competenza, ma va interpretata come provvedimento ordinatorio di trasmissione degli atti al presidente del tribunale affinché provveda con decreto non impugnabile, ai sensi dell’art. 83 ter att. c.p.c., introdotto dall’art. 128 del citato D.Lgs. n. 51 del 1998.

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Cass. civ. n. 15751/2002

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui una sezione ordinaria della corte d’appello, nel ritenere valido l’atto di appello nel rito del lavoro proposto con citazione, anziché con ricorso, dispone il mutamento del rito davanti a sè (e non dichiara, invece, la competenza della sezione lavoro della stessa corte), atteso che il provvedimento ha natura di ordinanza che provvede su una questione di rito, e non su una questione di competenza, la quale può porsi soltanto con riguardo alla scelta dei due giudici diversi, ossia appartenenti a diversi uffici, e non tra due sezioni del medesimo ufficio giudiziario.

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Cass. civ. n. 10236/2002

In materia di procedimento civile, i rapporti tra giudice istruttore in funzione di giudice unico e collegio attengono alla distribuzione di funzioni all’interno del medesimo ufficio giudiziario, e non pongono pertanto una questione di competenza.

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Cass. civ. n. 3461/2002

Il conflitto di competenza avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento, da parte di diversi tribunali, di un medesimo soggetto che svolge distinte attività, in luoghi distinti ed attraverso autonome organizzazioni imprenditoriali (nella specie, soggetto esercente attività imprenditoriale in proprio e quale socio illimitatamente responsabile), deve essere risolto, per la esigenza della necessaria unitarietà della procedura concorsuale, con il criterio della prevenzione, a favore del tribunale che ha pronunciato il fallimento anteriormente, a differenza della ipotesi in cui tribunali diversi abbiano dichiarato il fallimento di un medesimo soggetto che svolge un’unica attività imprenditoriale, ipotesi nella quale sussiste la competenza funzionale, ai sensi dell’art. 9, legge fall., del tribunale del luogo ove è svolta prevalentemente l’attività amministrativa e direttiva dell’impresa, che coincide presuntivamente con quello della sua sede legale, salva la prova contraria sull’effettivo e valido trasferimento altrove del centro di interessi della stessa.
Il conflitto positivo e reale di competenza tra due tribunali che abbiano dichiarato il fallimento dello stesso soggetto, è denunciabile in ogni tempo ed anche d’ufficio in applicazione analogica dell’art. 45 c.p.c., con la conseguenza che dal regolamento di siffatto conflitto discende la cassazione senza rinvio della sentenza resa dal giudice incompetente, ancorché passata in giudicato.

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Cass. civ. n. 3378/2002

Il principio secondo il quale il conflitto di competenza previsto dall’art. 45 c.p.c. postula che, a seguito della pronuncia di incompetenza da parte del primo giudice, la causa venga riassunta nel termine di cui al successivo art. 50 stesso codice davanti al giudice indicato come competente (così che, in mancanza di tale riassunzione, non attuandosi alcuna translatio iudicii, e non essendo conseguentemente configurabile il conflitto, il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla competenza senza poter proporre regolamento d’ufficio che, se chiesto, deve essere dichiarato inammissibile) non si applica tutte le volte in cui il giudice competente disponga di poteri di intervento d’ufficio (nel senso che le norme di legge lo abilitino ad una pronuncia d’ufficio in termini di “iniziativa giudiziale del processo” e/o di “inizitiva giudiziale della pronuncia di merito”, secondo il disposto dell’art. 2907 c.c.), e ciò perché la riassunzione del processo ad istanza di parte è una modalità strettamente connessa alla giurisdizione a domanda, onde essa non può essere ritenuta presupposto indefettibile del regolamento d’ufficio (principio affermato in tema di regolamento di competenza d’ufficio richiesto con riferimento a procedimento riguardante un minore e suscettibile di applicazione delle norme di cui agli artt. 330 ss. c.c., in relazione alle quali erano da ritenersi sussistenti, in capo al tribunale dei minori, i poteri officiosi de quibus).

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Cass. civ. n. 2765/2002

È ammissibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza, ancorché in difetto di riassunzione nei modi e nei termini previsti dall’art. 50 c.p.c., e dunque sulla base della semplice trasmissione officiosa degli atti dall’uno (dichiaratosi incompetente) all’altro giudice (ritenuto dal primo competente per ragioni di territorio, ma che a sua volta dubiti della propria competenza e la declini), ogniqualvolta si versi in una materia nella quale il giudice competente disponga di poteri di intervento d’ufficio, nel senso che le norme di legge lo abilitino ad una pronuncia d’ufficio in termini di iniziativa giudiziale del processo o di iniziativa giudiziale della pronuncia di merito, secondo il disposto dell’art. 2907 c.c. (Principio espresso in relazione ad un procedimento ablativo-limitativo della potestà genitoriale).

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Cass. civ. n. 770/2002

Allorché il giudice previamente adito, difettando di competenza per valore in ordine alla domanda principale, si ritenga incompetente per valore relativamente all’intero giudizio, pur essendo competente per materia in ordine alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio stesso dal convenuto, e rimetta l’intera causa al giudice superiore, questi può richiedere regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore comporta, implicitamente, la soluzione in senso negativo della questione relativa alla competenza funzionale inderogabile del giudice stesso, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.

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Cass. civ. n. 4461/2001

In tema di competenza territoriale, nell’ipotesi di due società di persone dichiarate fallite da diversi tribunali, il conflitto positivo di competenza, denunziabile ex art. 45 c.p.c., per la declaratoria di fallimento del socio illimitatamente responsabile di entrambe le due società, va risolto secondo il criterio della prevenzione in favore del tribunale che per primo abbia dichiarato il fallimento della persona fisica, ferma restando la competenza di ciascun tribunale per il fallimento delle società.

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Cass. civ. n. 3730/2000

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora a seguito della domanda riconvenzionale dell’opponente il Giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza per valore e rimesso l’intera causa al giudice superiore, questi può richiedere il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del giudice primieramente adito comporta implicitamente la soluzione in senso negativo, della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.

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Cass. civ. n. 5396/1999

La richiesta del regolamento di competenza d’ufficio è proponibile ex art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata.

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Cass. civ. n. 3800/1999

La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per l’impugnazione, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione, per cui il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale inderogabile.

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Cass. civ. n. 656/1999

La pronuncia di invalidità del decreto ingiuntivo costituisce conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, onde la causa che è rimessa al giudice dichiarato competente non è propriamente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 secondo comma c.p.c.), per cui il giudice davanti al quale è stata riassunta ex art. 50 c.p.c., non può sollevare d’ufficio un regolamento di competenza ex art. 45 stesso codice (che se proposto deve essere dichiarato inammissibile) non vertendosi in un’ipotesi di conflitto virtuale negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile.

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Cass. civ. n. 5328/1998

Presupposto indefettibile per la configurabilità del conflitto positivo di competenza, denunciabile ex art. 45 c.p.c., è la dichiarazione da parte di due diversi giudici, di competenza inderogabile a conoscere una medesima questione. Non ricorre tale presupposto ed è pertanto inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio, nell’ipotesi in cui il giudice che solleva il conflitto è investito della cognizione di una controversia (quale la decadenza dalla patria potestà) diversa per l’oggetto da quella portata all’esame dell’altro giudice (affidamento provvisorio del minore). (Nella specie il provvedimento adottato dal tribunale dei minorenni era diretto a sospendere provvisoriamente ex art. 336 ultimo comma c.c. il diritto di visita al figlio da parte del padre e la frequentazione dello stesso con il minore, in attesa della definizione del giudizio sulla domanda di decadenza dalla potestà di entrambi i genitori, mentre il provvedimento del giudice istruttore del tribunale civile era finalizzato a regolamentare il diritto di visita e frequentazione del minore, non limitato neppure provvisoriamente).

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Cass. civ. n. 195/1998

Per il disposto dell’art. 45 c.p.c. la proposizione del regolamento d’ufficio di competenza postula che emessa dal giudice adito in un determinato processo la pronuncia dichiarativa dell’incompetenza per materia e per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice competente, quest’ultimo deve ritenersi a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e deve asserire, quindi che la competenza, per ragione di materia o di territorio inderogabile, spetta al primo ovvero a un terzo giudice, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il (secondo) giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia, sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragione di valore.

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Cass. civ. n. 7208/1997

Nell’ipotesi di duplice dichiarazione di fallimento di una stessa persona fisica, ancorché nella qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone, esclusa la possibilità dell’instaurarsi di due distinte procedure fallimentari, stante l’indefettibile esigenza dell’unicità delle attività liquidatorie, il relativo e reale conflitto positivo di competenza, denunciabile ai sensi dell’art. 45 c.p.c., in applicazione analogica di tale norma, va risolto in favore del tribunale che per primo ebbe a dichiarare il fallimento, in applicazione del principio della prevenzione. Qualora tale criterio non possa operare, per essere state le due sentenze di fallimento depositate nella stessa data, è praticabile il criterio dell’attrazione da parte del fallimento di maggiore ampiezza.

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Cass. civ. n. 2501/1997

Anche a seguito delle modifiche introdotte al testo dell’art. 38 c.p.c. dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (recante provvedimenti urgenti per il processo civile), è pienamente ammissibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza (ancorché il conflitto di competenza verta fra due giudici d’appello), stante la mancata abrogazione degli artt. 44 e 45 c.p.c.

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Cass. civ. n. 1194/1997

È ammissibile la richiesta di ufficio del regolamento di competenza, anche se il primo giudice si sia dichiarato con ordinanza incompetente per valore, ogni qual volta la pronuncia implichi necessariamente da parte di quel giudice la negazione della propria competenza per materia o per territorio nei casi indicati nell’art. 28 c.p.c., ricorrendo in concreto entrambi i presupposti necessari del conflitto virtuale negativo di competenza, poiché da un lato l’ordinanza ha il contenuto di una sentenza, e dall’altro il conflitto si risolve nella individuazione del giudice competente a decidere la causa per materia o per territorio ai sensi dell’art. 28 c.p.c.

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Cass. civ. n. 11266/1996

Il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile, quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 45 c.p.c., anche dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 38 c.p.c., introdotto dall’art. 4 della legge n. 353 del 1990 – che ha modificato la disciplina della competenza per valore e di quella per materia e per territorio inderogabile, sotto il profilo sia della rilevabilità di ufficio che del momento preclusivo, introducendo per le tre dette ipotesi un regime più blando di quello previsto dal testo originario – in quanto, in presenza di una «novella» di carattere parziale, che ha individuato gli articoli e i commi sostituiti (art. 89 della richiamata legge n. 353 del 1990), essendo rimasta ferma la disciplina degli artt. 44 e 45 del codice di rito, deve ritenersi la piena valenza, a tutti gli effetti, dell’istituto del conflitto di competenza (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza richiesto non oltre la prima udienza di trattazione dal giudice, davanti al quale la causa era stata riassunta ex art. 50 c.p.c., a seguito della declinatoria della competenza per territorio – in ipotesi di inderogabilità della stessa a norma dell’art. 444, comma terzo, c.p.c. – da parte del giudice adito)

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Cass. civ. n. 728/1996

Il regolamento di competenza d’ufficio di cui all’art. 45 c.p.c. può essere chiesto dal giudice ad quem, dichiarato competente per materia dal giudice preventivamente adito, quando, investito della causa con atto di riassunzione, ritenga che la competenza per materia spetti al primo giudice o ad un terzo giudice; ove invece il giudice adito in riassunzione si dichiari incompetente per valore, non gli è consentito sollevare il conflitto, ancorché nella motivazione dell’ordinanza disconosca la propria competenza per materia, atteso che per effetto della sentenza emessa dal primo giudice la sua competenza ratione valoris a conoscere della lite è ormai radicata e non più suscettibile di contestazione.

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Cass. civ. n. 8177/1996

In base al principio secondo cui il conflitto positivo di competenza, anche solo virtuale, è denunciabile in ogni tempo in applicazione analogica dell’art. 45 c.p.c., deve ritenersi ammissibile il regolamento di competenza promosso d’ufficio dal giudice tutelare a cui sia stato richiesto dal tribunale, a norma dell’art. 747, secondo comma, c.p.c., il parere sulla autorizzazione di un atto di disposizione di beni immobili ereditati da un minore, nel caso in cui lo stesso giudice ritenga di essere competente per la richiesta autorizzazione ai sensi dell’art. 320, terzo comma, c.c.

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Cass. civ. n. 489/1996

Il giudice dinnanzi al quale la causa è stata riassunta ai sensi dell’art. 50 c.p.c., a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice preventivamente adito, ove si ritenga incompetente deve sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., ma, qualora non provveda in tal senso, pronunziando invece a sua volta una sentenza di incompetenza, emette un provvedimento che contenendo una statuizione sulla sola competenza è impugnabile con il regolamento necessario ai sensi dell’art. 42 c.p.c. e non con l’appello. Ne deriva che il giudice innanzi al quale la suddetta pronunzia sia appellata deve limitarsi a dichiarare l’inammissibilità del gravame, e non può, in particolare, «annullare» la sentenza di primo grado e proporre contestualmente il regolamento necessario di competenza, del quale, in tale ipotesi, va dichiarata l’inammissibilità, tenuto anche conto del rischio di conflitto di giudicati derivante dalla possibilità di ricorso ordinario per cassazione contro la sopraindicata pronunzia di annullamento.

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Cass. civ. n. 3269/1996

È configurabile un conflitto positivo di competenza nel caso di pendenza, davanti a due distinti tribunali, di procedure concorsuali di tipo diverso, come quella fallimentare e quella di concordato preventivo, e di conseguenza – stante l’interesse dei creditori all’unicità della procedura e il rilievo dei particolari principi del sistema fallimentare e specificamente di quello fondamentale e prevalente dell’unitarietà della procedura concorsuale – è proponibile da parte del curatore del fallimento il regolamento di competenza anche dopo il decorso del termine di cui all’art. 47, secondo comma, c.p.c., in difetto della denuncia d’ufficio del conflitto a norma dell’art. 45, senza che abbia carattere ostativo la proposizione da parte del fallito di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, per motivi inerenti alla competenza. (Nella specie la S.C., dichiarata la competenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento – in considerazione del carattere strumentale e fittizio del trasferimento della sede sociale – ha annullato il decreto di ammissione al concordato preventivo emesso dall’altro tribunale antecedentemente alla dichiarazione di fallimento).

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Cass. civ. n. 896/1996

La sentenza con la quale il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza perché la domanda proposta con il ricorso eccede il limite per valore della sua competenza, rimettendo la causa al giudice ritenuto competente, non implica anche una pronuncia di incompetenza sull’accertamento delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, che è riservata alla competenza funzionale dell’ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, comportando, al contrario, l’implicita pronuncia di nullità di tale decreto per l’incompetenza per valore del giudice che lo ha emesso ed, in quanto priva di una pronuncia negativa sulla competenza funzionale, non può essere oggetto della richiesta di ufficio, da parte del giudice al quale la causa è stata rimessa, di regolamento di competenza, che, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., può essere richiesto solo quando il giudice designato come competente affermi la competenza per materia, funzionale o per territorio inderogabile del giudice che si è ritenuto incompetente.

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Cass. civ. n. 10586/1995

Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ove riconosca che la domanda di condanna al pagamento di somme di danaro o alla consegna di cose mobili era stata rivolta ad un giudice incompetente per ragioni di valore o di territorio, ai sensi dell’art. 637 c.p.c., deve dichiarare tale incompetenza (che è poi anche la propria), revocare il decreto e rimettere le parti davanti al giudice competente. In tal caso, essendo la pronuncia di revoca del decreto conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645, comma 2 c.p.c.), onde il giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta ex art. 50 c.p.c. non può sollevare conflitto negativo di competenza ex art. 45 stesso codice, non vertendosi in una ipotesi di conflitto virtuale negativo di competenza per materia e per territorio inderogabile sicché va dichiarata inammissibile la relativa istanza.

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Cass. civ. n. 9789/1995

Il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio – atteso che l’esercizio del potere-dovere del giudice ad quem di rilevare l’eventuale sussistenza della propria incompetenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., trova il suo fondamento solo nella legge e non già in un potere dispositivo delle parti, di modo che non può rimanere precluso dall’acquiescenza delle parti stesse alla pronuncia del giudice a quo – anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempre che il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall’art. 45 citato.

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Cass. civ. n. 9310/1995

La disposizione di cui all’art. 45 c.p.c., che limita le ipotesi di conflitto all’incompetenza per materia ed a quella inderogabile per territorio, escludendolo quindi in relazione alla competenza per valore ed alla competenza per territorio derogabile, non trova applicazione nei casi in cui la declaratoria di incompetenza per una di queste due ultime ipotesi presupponga ed implichi il disconoscimento di uno degli indicati titoli di competenza inderogabile; ne consegue che la declaratoria di incompetenza per valore, pronunciata con riferimento alla domanda riconvenzionale introdotta con l’opposizione a decreto ingiuntivo, implicando la negazione della competenza funzionale di cui all’art. 645 c.p.c. (a norma del quale l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto), giustifica, anche rispetto alla riconvenzionale, la richiesta di regolamento d’ufficio da parte del giudice adito in riassunzione che ritenga che detta competenza funzionale spetti al primo giudice.

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Cass. civ. n. 8986/1995

Spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito della sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice preventivamente adito, valutare la propria eventuale incompetenza, avendo egli discrezionale facoltà di sollevare il conflitto e di richiedere d’ufficio il regolamento di competenza -se ritiene di essere a sua volta incompetente-, sicché le parti non sono legittimate a dolersi del mancato esercizio di tale facoltà.

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Cass. civ. n. 6694/1995

Nel giudizio di rinvio il necessario carattere di alterità del giudice designato ex art. 383 c.p.c., rispetto al giudice autore della sentenza cassata, non comporta uno snaturamento della nozione di competenza, intesa come riparto dei compiti tra i diversi uffici giudiziari, e, nel caso di designazione di altra sezione dello stesso ufficio onde proviene la sentenza cassata, non connota tale sezione quale ufficio giudiziario diverso rispetto alle altre sezioni. Ne consegue che, non attenendo alla competenza, non è denunziabile ai sensi dell’art. 45 c.p.c. il conflitto fra due sezioni della medesima corte d’appello circa la investitura a conoscere di una concreta vertenza in sede di rinvio. (Nella specie, cassata con rinvio una sentenza non definitiva in tema di responsabilità contrattuale, con designazione di altra sezione della medesima corte d’appello quale giudice di rinvio, la sezione designata, dopo avere riaffermato, con altra pronunzia non definitiva, l’obbligo risarcitorio del convenuto, ha, per la liquidazione del danno, rimesso la causa, con ordinanza, alla sezione che aveva emanato la sentenza annullata, la quale, sul rilievo che la rimessione della causa al giudice del rinvio estende a questi anche la cognizione del quantum debeatur, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, dichiarato inammissibile dalla S.C.).

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Cass. civ. n. 11144/1994

La dichiarazione di incompetenza per valore comporta implicitamente l’esclusione di una competenza inderogabile, cosicché il giudice superiore, a cui la causa sia stata rimessa, può chiedere d’ufficio il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c., qualora ritenga che, invece, il giudice remittente fosse investito di una competenza funzionale. (Nella specie il conflitto di competenza era stato sollevato da un tribunale a cui un conciliatore, investito di un’opposizione contro un decreto ingiuntivo da lui stesso emesso, aveva rimesso l’intera causa a seguito della proposizione di una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore).

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Cass. civ. n. 7149/1994

La dichiarazione, da parte di un primo tribunale, dell’incompetenza per territorio a pronunciare il fallimento di un imprenditore, quand’anche non seguita da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 50 c.p.c., davanti al tribunale indicato come competente, ma soltanto da trasmissione ex officio degli atti di causa a tale secondo giudice, legittima quest’ultimo, il quale si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare, sia nel caso di procedimento promosso di ufficio o ad istanza del debitore, sia in quello di procedimento promosso ad istanza dei creditori, conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento di ufficio.

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Cass. civ. n. 3064/1994

Nel caso di conflitto reale positivo di competenza fra due tribunali, che abbiano entrambi dichiarato il fallimento dello stesso imprenditore, in difetto della denunzia ex officio del conflitto e dell’attivazione del conseguente rimedio di cui all’art. 45 c.p.c., è ammissibile la esperibilità del regolamento facoltativo di competenza da parte di ciascuno dei curatori del fallimento dichiarato dai tribunali in conflitto, stante l’evidente interesse dei creditori all’unicità della procedura, anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, dell’art. 47 c.p.c., dovendosi coordinare questa disposizione con i particolari principi del sistema fallimentare e sopra tutto con quello fondamentale e prevalente dell’unitarietà della procedura concorsuale.

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Cass. civ. n. 47/1994

È inammissibile il regolamento di competenza di ufficio allorché il giudice successivamente adito neghi la propria competenza non già sulla base di una diversa interpretazione delle norme regolatrici ovvero dei fatti che ne condizionano l’applicazione, bensì in base ad una norma sopravvenuta alla decisione del primo giudice e recante disposizioni diverse da quelle vigenti all’epoca di tale decisione.

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Cass. civ. n. 10580/1993

In caso di sentenza dichiarativa di incompetenza seguita da tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, quest’ultimo, ove si ritenga, a sua volta, incompetente, ma in relazione a disposizione, regolatrice della competenza, diversa da quella posta a fondamento della precedente decisione e costituente oggetto di norma sopravvenuta, applicabile nel giudizio in corso — in base al disposto dell’art. 5 c.p.c., nel testo previgente alle modificazioni introdotte con L. n. 353 del 1990 — non può sollevare conflitto negativo ex art. 45 c.p.c, che si risolverebbe in un inammissibile regolamento preventivo di competenza in ordine all’ius superveniens, ma deve dichiarare con sentenza la propria ritenuta incompetenza.

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Cass. civ. n. 461/1993

La richiesta di regolamento di competenza di ufficio è ammissibile solo se le decisioni in conflitto siano state adottate in riferimento al medesimo quadro normativo, mentre, quando si tratti di incompetenza sopravvenuta a causa dell’entrata in vigore di una nuova norma — immediatamente applicabile nei giudizi pendenti, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., nel testo previgente all’entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353 (nella specie, l’art. 3 della L. 1 marzo 1990, n. 42, concernente la devoluzione ad uffici giudiziari di nuova costituzione di affari già pendenti davanti a quelli di Caltanissetta) — il giudice adito in riassunzione deve limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e non può sollevare un (inesistente) conflitto.

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Cass. civ. n. 3287/1992

La richiesta di ufficio del regolamento di competenza prevista dall’art. 45 c.p.c. presuppone che la competenza sia stata declinata da un primo giudice e che la causa sia stata tempestivamente riassunta, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., dinnanzi al giudice designato, con la conseguenza che, in mancanza di tale riassunzione, non attuandosi la translatio iudicii, non è configurabile un conflitto ed il nuovo giudice deve, quindi, decidere autonomamente sulla sua competenza e non proporre regolamento di ufficio di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

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Cass. civ. n. 2309/1988

Qualora, intimato lo sfratto per finita locazione nei confronti della P.A., il pretore, all’esito della fase speciale, rimetta le parti davanti al tribunale per la decisione del merito ai sensi dell’art. 667 c.p.c., trovano applicazione le norme ordinarie sulla competenza, ivi compresa la disposizione prevista dall’art. 25 c.p.c. la quale — stabilendo che nelle cause concernenti un’amministrazione dello Stato è competente il giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente in via ordinaria — configura un’ipotesi di competenza territoriale inderogabile, come tale rilevabile in ogni stato e grado del processo e quindi anche con istanza di regolamento di competenza proposta d’ufficio dal diverso tribunale cui la causa sia stata rimessa.

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Cass. civ. n. 2911/1986

Qualora avverso la sentenza declinatoria della competenza del tribunale a favore di quella della corte d’appello, la parte, con un solo atto proponga innanzi a quest’ultima gravame contro quella pronuncia e, subordinatamente alla reiezione dell’appello, atto di riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c., è inammissibile il regolamento di competenza proposto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., in difetto di una pronuncia definitiva di rigetto o di inammissibilità dell’appello proposto in via principale, non essendosi realizzata la condizione che sola consente di considerare efficace, a tutti gli effetti, l’atto di riassunzione subordinatamente formulato.

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Cass. civ. n. 2152/1986

Non è configurabile un conflitto (negativo) di competenza nei confronti di domanda proposta dalla parte dopo la riassunzione davanti al giudice ad quem ed in ordine alla quale, pertanto, non si è attuata una translatio iudicii.

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Cass. civ. n. 4799/1984

In tema di adozione ed in presenza di due diversi provvedimenti, entrambi esecutivi, il primo della corte di appello con il quale sia stata dichiarata l’efficacia in Italia di una pronuncia straniera di affidamento preadottivo di minore straniero ad una coppia di coniugi italiani e il secondo del tribunale per i minorenni, con il quale sia stato disposto l’identico affidamento dello stesso minore (ritenuto in stato di abbandono) ad una diversa coppia di coniugi, è ammissibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. sollevata dal tribunale per i minorenni il quale deve provvedere alla consegna del minore straniero ai coniugi affidatari, e tendente a stabilire quale sia il provvedimento efficace a tal fine, trattandosi di provvedimenti la cui efficacia perdura costituendo titoli legittimanti la successiva adozione del minore.

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Cass. civ. n. 4182/1984

Ove il giudice d’appello, in totale riforma della decisione appellata, designi come competente in primo grado un giudice diverso dall’autore di quella decisione, ma il giudice così designato, una volta investito della controversia, si ritenga a sua volta incompetente per materia (nella specie: revisione dei provvedimenti relativi a figli minori di coniugi separati), si configura il conflitto previsto dall’art. 45 c.p.c., di cui quest’ultimo giudice può chiedere il regolamento d’ufficio atteso che tale conflitto tra il giudice designato e quello di appello, circa il diverso giudice che quello designato in appello ritiene competente a conoscere in primo grado della causa, attiene ad una ragione di competenza inderogabile.

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Cass. civ. n. 3773/1984

Quando, in rispondenza ad una declinatoria di competenza (nella specie in ordine ad una domanda di risoluzione di affitto agrario), altro giudice di primo grado, davanti a cui sia riassunta la causa, ritenga la propria incompetenza pronunciando la relativa declaratoria anziché richiedere d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., tale richiesta — ove non sia stato proposto regolamento dalle parti — può e deve essere formulata dal giudice di appello per denunciare quel conflitto reale negativo di competenza erroneamente non segnalato dal giudice di primo grado.

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Cass. civ. n. 3118/1984

Qualora il tribunale, adito dal proprietario del fondo occupato con azione di risarcimento del danno per l’illegittimo protrarsi dell’occupazione d’urgenza e l’irreversibile acquisizione del bene nella realizzazione dell’opera pubblica, ravvisi un’ipotesi di conversione della domanda risarcitoria in opposizione avverso la stima dell’indennità espropriativa, a seguito della sopravvenienza del decreto di espropriazione, e rimetta le parti davanti alla corte d’appello in unico grado, a norma dell’art. 19 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, la corte d’appello, davanti alla quale la causa venga riassunta, ove contesti i presupposti della suddetta conversione, ha il potere-dovere di richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, vertendosi in tema di competenza per materia.

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Cass. civ. n. 6858/1983

In tema di competenza per territorio, le disposizioni sul foro della pubblica amministrazione si riferiscono alle sole controversie in cui sia parte una amministrazione dello Stato, e non sono quindi estensibili nei riguardi degli enti che, pur svolgendo attività propria dello Stato, sono dotati di autonoma personalità giuridica, come la Cassa per il Mezzogiorno. Ne consegue che, nella controversia in materia contrattuale promossa nei confronti di detta causa, il giudice, davanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declaratoria d’incompetenza per territorio del giudice originariamente adito, non può sollevare conflitto di competenza, a norma dell’art. 45 c.p.c., ancorché quella declaratoria sia stata erroneamente resa in base ad applicazione delle disposizioni sul foro erariale, non ricorrendo una questione di competenza territoriale inderogabile, proponibile con la richiesta d’ufficio di regolamento.

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Cass. civ. n. 5484/1983

La richiesta d’ufficio del regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. è ammissibile anche quando il primo giudice abbia dichiarato la propria incompetenza con ordinanza, avendo tale provvedimento, in quanto contenente una decisione sulla competenza, natura sostanziale di sentenza

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Cass. civ. n. 3862/1983

La richiesta d’ufficio del regolamento di competenza, secondo la previsione dell’art. 45 c.p.c., postula l’unicità del processo per effetto della rituale riassunzione, davanti al giudice ad quem, della causa originariamente promossa davanti al giudice dichiaratosi incompetente e, pertanto, non è ammissibile qualora il processo instaurato (anche se con atto qualificabile formalmente di riassunzione ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c.) davanti al giudice ad quem sia diverso dal primo per causa petendi o petitum, con la conseguente facoltà per tale giudice di decidere autonomamente sulla propria competenza e la correlativa necessità della proposizione del regolamento ad istanza di parte.

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Cass. civ. n. 3731/1983

L’ordinanza con cui il pretore, ritenuto che la controversia esula dalla sua competenza di giudice del lavoro e non rientra nei limiti della sua ordinaria competenza per valore, rimette le parti davanti al giudice competente, a norma dell’art. 427 c.p.c. ha contenuto sostanziale e natura decisoria tipica di una vera e propria sentenza sulla competenza e, pertanto, può dar luogo a richiesta d’ufficio di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c.

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Cass. civ. n. 2005/1982

La richiesta d’ufficio del regolamento di competenza, secondo la previsione dell’art. 45 c.p.c., postula un conflitto virtuale negativo in tema di competenza inderogabile. Pertanto, in sede di procedimento di adozione speciale davanti al tribunale per i minorenni, deve escludersi che il tribunale medesimo possa richiedere il suddetto regolamento per denunciare l’eventuale usurpazione di proprie funzioni da parte di altri giudici (nella specie, da parte della corte d’appello, in sede di delibazione di provvedimento del giudice straniero sulla nomina di tutore e l’affidamento preadottivo dello stesso minore).

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Cass. civ. n. 1414/1982

Il provvedimento con il quale il conciliatore rigetta l’istanza di fissazione della data di esecuzione dello sfratto senza indicare altro giudice competente non costituisce un provvedimento declinatorio della competenza, ma una decisione di merito inidonea a determinare una situazione di conflitto di competenza. È, pertanto, inammissibile l’istanza d’ufficio per regolamento di competenza proposta dal pretore successivamente adito per difetto della duplice dichiarazione d’incompetenza da parte del giudice inizialmente adito e del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta.

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Cass. civ. n. 5352/1981

La competenza territoriale, con riguardo ai provvedimenti relativi a minore previsti dagli artt. 330 e 336 c.c., va individuata in base all’effettiva residenza del minore stesso, secondo la situazione di fatto al momento della domanda ed a prescindere da eventuali mutamenti sopravvenuti. Tale competenza ha carattere inderogabile, e, pertanto, l’eventuale conflitto negativo, a norma dell’art. 45 c.p.c., è denunciabile con richiesta d’ufficio di regolamento.

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Cass. civ. n. 5184/1981

Il provvedimento con cui, nel nuovo rito del lavoro, il giudice delegato (da parte del giudice competente a giudicare sulla controversia) al compimento di un atto istruttorio entro la propria circoscrizione territoriale respinge la richiesta del giudice delegante, assumendo che l’istituto di cui all’art. 203 c.p.c. è incompatibile con la nuova disciplina del processo del lavoro, non dà luogo ad alcun conflitto in ordine alla titolarità della potestas iudicandi, che comporti l’esperibilità del regolamento di competenza d’ufficio.

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